C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 16/01/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 16 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 16  18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. MORO Loreno Presidente ASD Mor Biancadecarbonera, all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società    ASD Mor Biancade Roncade La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 29/10/2018 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. MORO Loreno ‐ Presidente ASD Mor Biancadecarbonera ‐ all’epoca dei fatti Vice Presidente “per rispondere della violazione di cui all0art. 1bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) in relazione agli artt. 91, comma 1 NOIF (doveri delle Società) e 406 NOIF (lo svincolo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di Serie”) per aver richiesto la somma di € 250,00 al giocatore Michielan Andrea per concedere lo svincolo allo stesso. Ai fini dello svincolo detta somma non era necessaria in quanto non prevista dalle norme federali.” la Società ASD Mor.Biancade carbonera “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex art.4, comma 2 del C.G.S., dell’operato del proprio Vice Presidente all’epoca dei fatti”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 15/1/2019. AI dibattimento del 15/1/2019 risultano presenti : il Sig. MORO Loreno Presidente ASD Mor.Biancade Carbonera, all’epoca dei fatti Vice Presidente la Società ASD Mor Biancade Carbon., rappresentata dal Sig. Moro Loreno ora Presidente) il Dott. Salvatore SCIUTO ha rappresentato la Procura Federale della F.I.G.C. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Le parti deferite e la Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23 CGS, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. MORO Loreno Presidente ASD Mor.Biancade Carbonera, ora Presidente : inibizione per 30 giorni, in luogo di 45 gg. a carico dell’ASD Mor.Biancadecarbonera : ammenda di € 200,00, in luogo di € 300.‐  Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. : Cod.IBAN :   IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Pag. del Comunicato n. 1827 60 Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.

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