C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 16/01/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 23 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 23 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. SBRISSA Giovanni Presidente Pol. G.S. Castion di Loria del Sig. MARCHIORI Marco Segretario Pol. G.S. Castion di Loria della Società Pol. G.S. Castion di Loria La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 8/11/2018 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : Il Sig. MARCHIORI Marco ‐ Segretario Pol. G.S. Castion all’epoca dei fatti “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e dell’art. 10, comma 2 del CGIS, nonché dell’art. 39, comma 2 del delle NOIF (vedi parte motiva dell’atto di deferimento allegato della Procura Federale della FIGC)”. Il Sig. SBRISSA Giovanni ‐ Presidente Pol. G.S. Castion all’epoca dei fatti “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e dell’art. 10, comma 2 del CGIS, nonché dell’art. 39, comma 2 del delle NOIF (vedi parte motiva dell’atto di deferimento allegato della Procura Federale della FIGC)”. La Società Pol. G.S. Castion “per rispondere di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 2 e 5 del C.G.S. (vedi parte motiva dell’atto di deferimento allegato della Procura Federale della FIGC)”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 15/1/2019. AI dibattimento del 15/1/2019 risultano presenti : il Sig. SBRISSA Giovanni Presidente Pol. G.S. Castion il Sig. MARCHIORI Marco Segretario Pol. G.S. Castion la Società Pol. G.S. Castion, rappresentata dal Sig. SBRISSA Giovanni (Presidente) il Dott. Salvatore SCIUTO ha rappresentato la Procura Federale della F.I.G.C. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Le parti deferite e la Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23 CGS, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. SBRISSA Giovanni Presidente Pol. G.S. Castion : inibizione di giorni 60, in luogo di 90 gg. a carico del Sig. MARCHIORI Marco Segretario Pol. G.S. Castion : inibizione di giorni 80, in luogo di 120 gg. a carico della Pol. G.S. Castion : ammenda di € 400,00.‐ in luogo di € 600.‐
Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. : Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.