C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 16/01/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 23 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 23 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : del calciatore Trevisan Mazzi Luiz Gustavo della Società A.S.D. Pro Dan Bonifacio La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 9/11/2018 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : 1. Sig. TREVISAN MAZZI Luiz Gustavo Giocatore ASD Pro San Bonifacio “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali) e art.10 ,comma 2 del C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 6 delle NOIF per aver, in occasione della richiesta di tesseramento per la Società A.S.D. Pro San Bonifacio dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera, come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura”. 2. Società A.S.D. Pro San Bonifacio “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., nell’interesse della quale ha svolto attività il soggetto sopra indicato al momento della commissione dei fatti”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 15/1/2019. AI dibattimento del 15/1/2019 risultano presenti : il calciatore Trevisan Mazzi Luiz Gustavo, rappresentato dal Sig. Bogoni Antonio, giusta delega depositata in atti la Società A.S.D. Pro Dan Bonifacio, rappresentata dal Sig. Fattori Claudio (Diri‐ gente), giusta delega depositata in atti il Dott. Salvatore SCIUTO ha rappresentato la Procura Federale della F.I.G.C. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Le parti deferite e la Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23 CGS, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del calciatore Trevisan Mazzi Luiz Gustavo : squalifica di 2 mesi, in luogo di 3 mesi a carico ASD Pro Dan Bonifacio ammenda di € 100,00, in luogo di € 200.‐
Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. : Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.