C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 13/02/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 306 stagione 2018/2019 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 306 stagione 2018/2019 nei confronti dei seguenti soggetti : Presidente Libertas Ceggia 1910 FCD Sig. CARRER Girolamo Dirigenti Accompagnatori Libertas C. 1910 GOBBO Lorenzo, ZAGO Walter, DESTITO Gaetano Calciatore già tesserato Libertas C. 1910 BOER Stefano (ora libero) Società Libertas Ceggia 1910 La Procura Federale della F.I.G.C. con atto ufficiale datato 11/1/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale per rispondere rispettivamente : il Sig. CARRER Girolamo – Presidente Libertas Ceggia 1910 FCD per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., art. 10, comma 2 del C.G.S. in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale FIGC), nonché art. 39 delle NOIF e art. 43, commi 1 e 6 delle NOIF. i Sigg.ri DESTITO Gaetano, GOBBO Lorenzo e Zago Walter – Dirigenti accompagnatori Libertas Ceggia 1910 FCD per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 43, comma 1 delle NOIF; art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF per aver svolto le funzioni di accompagnatori ufficiali nella squadra della stessa Società in occasione di gare del Campionato di 2^ Categoria 2017/18 e quindi aver sottoscritto le relative distinte dei giocatori consegnate al direttore della gara; la Società Libertas Ceggia 1910 FCD “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. per l’operato del proprio Presidente, del calciatore e dei dirigenti accompagnatori ufficiali”. il giocatore BOER Stefano – già calciatore tesserato Libertas Ceggia 1910 FCD per rispondere dell’infrazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, dell’art. 46 comma 5 C.G.S.; art. 43, comma 1 delle NOIF per aver egli disputato gare del Campionato di 2^ Categoria 2017/18 in regime di “quiescenza” presso la Società Libertas Ceggia per effetto delle norme di cui all’art. 118 NOIF. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 12/2/2019 : AI dibattimento del 12/2/2019 sono risultati presenti : il Sig. CARRER Girolamo Presidente Libertas Ceggia 1910 F.C.D. il Sig. ZAGO Walter Dirigente accompagnatore Libertas Ceggia 1910 F.C.D., il Sig. BOER Silvio già calciatore Libertas Ceggia, ora non tesserato per Società FIGC, rappresentato da Carrer Girolamo (Presidente), come da delega in atti il Sig. Gobbo Lorenzo Dirigente accompagnatore Libertas Ceggia, rappresentato dal Sig. Carrer Girolamo (Presidente), come da delega in atti il Sig. DESTITO Gaetano Dirigente accompagnatore Libertas Ceggia, rappresentato dal Sig. Carrer Girolamo (Presidente), come da delega in atti la Società Libertas Ceggia 1910 rappresentata dal Sig. Carrer Girolamo (Presidente). La Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO.
Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Il Dott. Sciuto, preliminarmente, ha depennato dall’atto di deferimento, l’imputazione dell’infrazione al disposto di cui all’art. 43, commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medico sportiva) avendo la Società Libertas Ceggia fornito il certificato medico di idoneità fisica del calciatore Boer Stefano che ha coperto tutto il periodo preso in esame. Il Rappresentante della Procura ha osservato che l’art. 118 delle NOIF, appare di non agevole comprensione come dimostrato in altri casi già affrontati, a chi non sia un tecnico della materia, creando così perplessità e difficoltà di interpretazione attuativa della norma, specialmente con riguardo a dirigenti delle società di livello dilettantistico. Le parti deferite e il Rappresentante della Procura Federale, raccogliendo la comunicazione del Tribunale, hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23 CGS, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico di CARRER Girolamo – Presidente Libertas Ceggia : inibizione di gg. 14 in luogo di gg. 20; a carico di BOER Silvio – già Giocatore Libertas Ceggia : 1 giornata di squalifica da scontare al momento di un regolare futuro tesseramento presso Società federate; a carico di GOBBO Lorenzo – Dirig. accomp. Libertas Ceggia: inibizione di gg. 14 in luogo di gg. 20; a carico di ZAGO Walter - Dirig. accomp. Libertas Ceggia : inibizione di gg. 10 in luogo di gg. 15; a carico di DESTITO Gaetano - Dirig. accomp. Libertas Ceggia: inibizione di gg. 6 in luogo di gg. 9; a carico della FCD Libertas Ceggia : ammonizione in luogo di ammonizione con diffida; ammenda di € 60 in luogo di € 90.- Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod. IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.