C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 77 del 20/03/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 607 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : del Giocatore :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 607 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : del Giocatore : GONTEA Cristian, già tesserato U.S. S.Benedettto, ora svincolato della Società A.S.D. San Benedetto Il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto della F.I.G.C. con atto del 18/2/2019 hanno deferito dinanzi al Tribunale Federale Territoriale del C.R. Veneto i seguenti soggetti per rispondere : il Sig. Cristian GONTEA già Giocatore ASD San Benedetto, ora svincolato “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità,nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1 bis, comma 1 e art. 10,comma 2 del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 6 delle NOIF, per aver, in occasione della richiesta di tesseramento della Società ASD San Benedetto dichiarato, mentendo, di non essere stato tesserato per altra Federazione estera, come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura”. La Società A.S.D. San Benedetto “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art- 4 comma 2 del CGS, nell’interesse della quale ha svolto attività il soggetto sopraindicato al momento della commissione dei fatti.” Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 19/3/2019. AI dibattimento del 19/3/2019 sono risultati presenti : la Società A.S.D. San Benedetto, rappresentata dal Sig. Tramarin Michele (Vice Presidente) il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. il Giocatore : GONTEA Cristian, già tesserato U.S. San Benedettto, ora svincolato, non è comparso all’udienza, pur ritualmente convocato. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. L’ASD San Benedetto e il Rappresentante della Procura Federale, raccogliendo la comunicazione del Tribunale, hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23 CGS, e hanno concordato la sanzione disciplinare nella seguente misura : a carico della la Società A.S.D. San Benedetto, : ammenda di € 200 in luogo di € 300. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia. Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod. IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. ---- Il Tribunale Federale Territoriale ha poi disposto la prosecuzione del procedimento nei confronti del calciatore GONTEA Cristian che NON si è presentato all’udienza odierna, ed ha invitato il Procuratore a formulare le proprie conclusioni, illustrando le motivazioni a supporto. Il Dott. Sciuto ha concluso il suo intervento, esponendo il seguente provvedimento disciplinare proposto dalla Procura della F.I.G.C. : a carico del Giocatore : GONTEA Cristian, già tesserato U.S. S.Benedetto, ora svincolato : squalifica per mesi tre, a decorrere dal momento che sottoscriverà un futuro valido tesseramento in seno a Società della F.I.G.C. Il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa - sentito il rappresentante della Procura - valutata la sanzione proposte dalla Procura della F.I.G.C. - ritenuto congruo il provvedimento sopra esposto delibera l’adozione della seguente sanzione disciplinare : a carico del Giocatore : GONTEA Cristian, già tesserato U.S. S.Benedettto, ora svincolato : squalifica per mesi tre, a decorrere dal momento che sottoscriverà un futuro valido tesseramento in seno a Società della F.I.G.C.

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