C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 77 del 20/03/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 258 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti :

 

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 258 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. FAELLA Marco Presidente ASD.U.S. Casaleone 1956 Sig. CELMETA William già calciatore ASD.U.S. Casaleone 1956 La Società ASD.U.S. Casaleone 1956 Il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto della F.I.G.C. con atto del 15/2/019 hanno deferito dinanzi al Tribunale Federale Territoriale del C.R. Veneto i seguenti soggetti per rispondere : il Sig. FAELLA Marco - Presidente ASD US Casaleone 1956 “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del CGS (principi di lealtà, correttezza e probità), e art. 10, comma 2 del CGS (doveri e diritti in materia tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari) anche in relazione agli artt.7,comma 1 dello Statuto Federale (svolgimento dell’attività societaria avvalendosi di calciatori tesserati dalla FIGC) e 39 delle NOIF ( il tesseramento dei calciatori) per non aver impedito che i giocatori squalificati Cagali Samuele e e Celmeta William scendessero in campo in occasione di una gara il 12/5/2018 del Campionato Categoria Giovanissimi, utilizzando il cartellino di altri due giocatori non presenti, nello specifico Manara Samuele e Lovato Matteo”. Il calciatore CELMETA William (nato il 8/7/2004 Matr. 2373043) “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del CGS (principi di lealtà, correttezza e probità), e art. 10, comma 2 del CGS (doveri e diritti in materia tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari) e all’art 46,comma 6 CGS (norme procedurali) per aver egli disputato senza averne titolo, perché squalificato il 12/5/2018 una gara del Campionato Categoria Giovanissimi, utilizzando il cartellino del giocatore non presente LOVATO Matteo”. La Società ASD US Casaleone 1956 “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del CGS dell’operato del proprio Presidente, dei Dirigenti e dei Calciatori innanzi indicati”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 19/3/2019. I soggetti deferiti, indicati in epigrafe, pur ritualmente convocati, non si sono presentati al dibattimento del procedimento n. 258. La Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO. Il Tribunale ha dato lettura dell’atto di deferimento ed ha invitato il Procuratore Federale a formulare le proprie conclusioni, illustrando le motivazioni a supporto. Il Dott. Sciuto, dopo aver illustrato le motivazioni che hanno condotto al deferimento delle parti su indicate, ha chiesto l’applicazione di sanzioni nella seguente misura : a carico del Sig. FAELLA Marco Presidente ASD.U.S. Casaleone 1956 : inibizione per mesi nove; a carico del Sig. CELMETA William già calciatore ASD.U.S. Casaleone 1956 : squalifica per tre giornate di gara da scontarsi nel campionato di competenza 2018/19: a carico dell’ASD.U.S. Casaleone 1956 15 punti di penalizzazione da applicare nel Campionato Giovanissimi 2018/19; ammenda di € 900.00.-

Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, osserva che le parti sono state regolarmente notiziate del procedimento in discussione nella presente udienza del 19/3/2019; ritiene inoltre congrue le sanzioni richieste dal Procuratore Federale della F.I.G.C. per quanto riguarda il Presidente Sig, Faella Marco e il giocatore Celmeta William per i quali viene applicata rispettivamente la sanzione della inibizione per mesi 9 e la squalifica per tre giornate di gara; per quanto invece riguarda la Società Casaleone, atteso il comportamento non solo antisportivo, ma assolutamente diseducativo tenuto nei confronti di calciatori minorenni avendoli impiegati in un incontro ufficiale sotto mentite spoglie, ritiene di adottare la sanzione di punti 15 di penalizzazione da applicare alla classifica del Campionato Giovanissimi 2018/19 e l’ammenda di € 700 P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone l’adozione dei seguenti provvedimento disciplinari : a carico di FAELLA Marco Presidente ASD US Casaleone 1956 : inibizione per mesi 9; a carico di CELMETA William Giocatore Casaleone : squalifica di 3 giornate di gara nel Campionato di competenza 2018/19; a carico U.S. Casaleone 1956 a) 15 punti di penalizzazione da applicare nel Campionato Giovanissimi 2018/19; b) ammenda di €. 700.00.-

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it