C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 80 del 27/03/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 436 stagione 2018/2019 nei confronti di : Sig. DALLA ZUANNA Paolo – Presidente A.S.D. Football Valbrenta Sig. BROTTO Gianmarco – Calciatore A.S.D. Football Valbrenta Sig. COSTA Francesco – Dirigente accompagnatore A.S.D. Football Valbrenta La Società A.S.D. Football Valbrenta La Procura Federale della F.I.G.C. con atto ufficiale datato del 19/2/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale i predetti soggetti per rispondere : 1.Il Sig. Paolo DALLA ZUANNA – Presidente A.S.D. Football Valbrenta “per rispondere della violazione di cui all’art, 1bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) e all’art. 22, comma 6 del CGS (esecuzione delle sanzioni) per aver consentito l’utilizzo del calciatore Brotto Gianmarco in una gara di Coppa Italia del Campionato di Eccellenza 2018/19, sebbene lo stesso fosse squalificato”; 2.Il Sig. BROTTO Gianmarco – già calciatore Football Valbrenta, ora tesserato Soc. Mestrinorubano “per rispondere della violazione di cui all’art, 1bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) e all’art. 22, comma 6 del CGS (esecuzione delle sanzioni) perché, malgrado fosse squalificato, ha partecipato nelle file della Società suddetta ad una gara di Coppa Italia del Campionato di Eccellenza 18/19; 3.Il Sig. COSTA Francesco – Dirigente accompagnatore “per rispondere della violazione di cui all’art.1bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) e all’art. 22,comma 6 del CGS (esecuzione delle sanzioni) anche in relazione all’art. 61,commi 1 e 6 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara) per aver egli svolto le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione della gara su indicata di Coppa Italia del Campionato di Eccellenza, in cui è stato impiegato in posizione irregolare in quanto squalificato, il calciatore Brotto Gianmarco, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare posizione del calciatore stesso consegnato al direttore di gara”; 4.la Società A.S.D. Football Valbrenta “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4. Commi 1 e 2 del C.G.S., dell’operato del proprio Presidente, del Dirigente accompagnatore e del Calciatore.” Il Tribunale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 26/3/2019.

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 436 stagione 2018/2019 nei confronti di : Sig. DALLA ZUANNA Paolo – Presidente A.S.D. Football Valbrenta Sig. BROTTO Gianmarco – Calciatore A.S.D. Football Valbrenta Sig. COSTA Francesco – Dirigente accompagnatore A.S.D. Football Valbrenta La Società A.S.D. Football Valbrenta La Procura Federale della F.I.G.C. con atto ufficiale datato del 19/2/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale i predetti soggetti per rispondere : 1.Il Sig. Paolo DALLA ZUANNA – Presidente A.S.D. Football Valbrenta “per rispondere della violazione di cui all’art, 1bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) e all’art. 22, comma 6 del CGS (esecuzione delle sanzioni) per aver consentito l’utilizzo del calciatore Brotto Gianmarco in una gara di Coppa Italia del Campionato di Eccellenza 2018/19, sebbene lo stesso fosse squalificato”; 2.Il Sig. BROTTO Gianmarco – già calciatore Football Valbrenta, ora tesserato Soc. Mestrinorubano “per rispondere della violazione di cui all’art, 1bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) e all’art. 22, comma 6 del CGS (esecuzione delle sanzioni) perché, malgrado fosse squalificato, ha partecipato nelle file della Società suddetta ad una gara di Coppa Italia del Campionato di Eccellenza 18/19; 3.Il Sig. COSTA Francesco – Dirigente accompagnatore “per rispondere della violazione di cui all’art.1bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) e all’art. 22,comma 6 del CGS (esecuzione delle sanzioni) anche in relazione all’art. 61,commi 1 e 6 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara) per aver egli svolto le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione della gara su indicata di Coppa Italia del Campionato di Eccellenza, in cui è stato impiegato in posizione irregolare in quanto squalificato, il calciatore Brotto Gianmarco, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare posizione del calciatore stesso consegnato al direttore di gara”; 4.la Società A.S.D. Football Valbrenta “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4. Commi 1 e 2 del C.G.S., dell’operato del proprio Presidente, del Dirigente accompagnatore e del Calciatore.” Il Tribunale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 26/3/2019.

AI dibattimento del 26/3/2019 sono risultati presenti : il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Presidente dell’A.S.D. Football Valbrenta ha fatto pervenire un documento, sottoscritto da tutte le parti deferite, con il quale è stato comunicato l’impossibilità delle stesse di comparire all’udienza del 26/3/2019 per improrogabili impegni di lavoro. Il Tribunale Federale Territoriale ha invitato il Procuratore a formulare le proprie conclusioni, illustrando le motivazioni a supporto. Il Dott. Sciuto ha concluso il suo intervento, esponendo i seguenti provvedimenti disciplinari proposti dalla Procura della F.I.G.C. e ha comunicato l’assunzione delle sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. DALLA ZUANNA Paolo Presidente Football Valbrenta : inibizione per gg. 14 a carico del Sig. BROTTO Gianmarco Calciatore Football Valbrenta ; 1 giornata di squalifica da scontarsi nella Coppa Italia o Trofeo Regione Veneto di competenza della stagione 2019/20 a carico del Sig. COSTA Francesco Dirigente accompagnatore Football Valbrenta : inibizione per gg. 10 a carico dell’A.S.D. Football Valbrenta a)1 punto di penalizzazione da applicarsi alla Coppa o Trofeo Regione Veneto di competenza 2019/20, b)ammenda di € 200,00. Il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti - sentito il rappresentante della Procura - vista la memoria della Società Football Valbrenta - valutate le sanzioni proposte dalla Procura della F.I.G.C. - ritenuti congrui i provvedimenti sopra citati delibera l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari: a carico del Sig. DALLA ZUANNA Paolo Presidente Football Valbrenta : inibizione per gg. 14 a carico del Sig. BROTTO Gianmarco Calciatore Football Valbrenta . 1 giornata di squalifica da scontarsi nella Coppa Italia o Trofeo Regione Veneto di competenza della stagione 2019/20 a carico del Sig. COSTA Francesco Dirigente accompagnatore Football Valbrenta : inibizione per gg. 10 a carico dell’A.S.D. Football Valbrenta a)1 punto di penalizzazione da applicarsi alla classifica della Coppa o Trofeo di competenza 2019/20 b) ammenda di € 200,00.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it