C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 03/04/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1300 stagione 2017/2018 Nei confronti di : del Sig. SCARPA Nicolò, giocatore tesserato U.S. Pellestrina La Procura Federale della F.I.G.C. con atto ufficiale datato 8/2/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. SCARPA Nicolò – giocatore tesserato U.S. Pellestrina “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1bis,commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli art. 61, comma 1 e 5 e art.39 delle NOIF, in riferimento al punto 1)A – attività di base – del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione 2017/18, pubblicato l’1/7/2017, -per avere svolto le funzioni di allenatore e accompagnatore ufficiale della squadra della Società U.S. Pellestrina in occasione della gara Calcio Lido Venezia – Pellestrina dell’11/11/2017, in cui ha schierato in posizione irregolare, in quanto non tesserati e comunque non rientranti per età anagrafica nella categoria “piccoli amici” i giovani calciatori La Vigna Andrea nato il 23/10/2008, El Kattani Nora, nata l’11/11/2008 e El Kattani Dalia, nata l’11/11/2008, consentendo così che gli stessi partecipassero alla gara; -omesso di sottoscrivere la distinta di gara, ove veniva scritto quale dirigente accompagnatore della squadra U.S. Pellestrina; -inserito, o comunque indebitamente acconsentito all’inserimento nella distinta della gara,per una sua identificazione,un numero di riferimento di tessera FIGC (4390802)non attribuibile allo stesso e, comunque, non rispondente al suo effettivo status in seno alla Federazione al momento dei fatti in contestazione”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza. AI dibattimento del 2/4/2019 Il Sig. Scarpa Nicolò è stato rappresentato, come da delega depositata in atti, dal Sig. Vianello Teresino (Pellestrina – Presidente). La Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO.

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1300 stagione 2017/2018 Nei confronti di : del Sig. SCARPA Nicolò, giocatore tesserato U.S. Pellestrina La Procura Federale della F.I.G.C. con atto ufficiale datato 8/2/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. SCARPA Nicolò - giocatore tesserato U.S. Pellestrina “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1bis,commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli art. 61, comma 1 e 5 e art.39 delle NOIF, in riferimento al punto 1)A – attività di base - del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione 2017/18, pubblicato l’1/7/2017, -per avere svolto le funzioni di allenatore e accompagnatore ufficiale della squadra della Società U.S. Pellestrina in occasione della gara Calcio Lido Venezia – Pellestrina dell’11/11/2017, in cui ha schierato in posizione irregolare, in quanto non tesserati e comunque non rientranti per età anagrafica nella categoria “piccoli amici” i giovani calciatori La Vigna Andrea nato il 23/10/2008, El Kattani Nora, nata l’11/11/2008 e El Kattani Dalia, nata l’11/11/2008, consentendo così che gli stessi partecipassero alla gara; -omesso di sottoscrivere la distinta di gara, ove veniva scritto quale dirigente accompagnatore della squadra U.S. Pellestrina; -inserito, o comunque indebitamente acconsentito all’inserimento nella distinta della gara,per una sua identificazione,un numero di riferimento di tessera FIGC (4390802)non attribuibile allo stesso e, comunque, non rispondente al suo effettivo status in seno alla Federazione al momento dei fatti in contestazione”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza. AI dibattimento del 2/4/2019 Il Sig. Scarpa Nicolò è stato rappresentato, come da delega depositata in atti, dal Sig. Vianello Teresino (Pellestrina – Presidente). La Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO.

Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. La parte deferita rappresentata e il Rappresentante della Procura Federale, raccogliendo la comunicazione del Tribunale, hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23 CGS, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. SCARPA Nicolò, giocatore tesserato per l’U.S. Pellestrina : una giornata di squalifica da scontare nel Campionato di 2^ Categoria 2018/19. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne ha dichiarato l’efficacia.

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