C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 03/04/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 587 stagione 2018/2019 Nei confronti di : del Sig. TONETTO Claudio Presidente e Dirigente accompagnatore ASD San Floriano 1970 del Sig. BORTOLON Giuseppe Dirigente accompagnatore ASD San Floriano 1970 del Sig. CAMOZZATO Thomas Calciatore ASD San Floriano 1970 della Società ASD San Floriano 1970 La Procura Federale della F.I.G.C. con atto ufficiale datato 12/3/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : A)il Sig. TONETTO Claudio – Presidente San Floriano 1970 ASD ”per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 CGS (principi di lealtà, Correttezza e probità) e art. 10, comma 2 del CGS (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari) anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale (svolgimento dell’attività societaria avvalendosi di calciatori tesserati dalla FIGC) art. 39 delle NOIF (tesseramento dei calciatori) e art. 43,commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medico sportiva) per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Camozzato Thomas, relativamente a n. 3 gare del Campionato di 2^ Categoria 2018/19 e di dotarlo di specifica copertura assicurativa ed inoltre, per non aver fatto sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva relativamente alle predette gare consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso delle gare stesse. B) il Sig. TONETTO Claudio – nelle funzioni di Dirigente accompagnatore San Floriano 1970 ASD ”per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 CGS (principi di lealtà, Correttezza e probità) anche in relazione all’art. 43 comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) art. 61, commi 1 e 6 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara), per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di una gara del Campionato di 2^ Categoria della stagione 2018/19, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Camozzato Thomas, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara predetta senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva”.

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 587 stagione 2018/2019 Nei confronti di : del Sig. TONETTO Claudio Presidente e Dirigente accompagnatore ASD San Floriano 1970 del Sig. BORTOLON Giuseppe Dirigente accompagnatore ASD San Floriano 1970 del Sig. CAMOZZATO Thomas Calciatore ASD San Floriano 1970 della Società ASD San Floriano 1970 La Procura Federale della F.I.G.C. con atto ufficiale datato 12/3/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : A)il Sig. TONETTO Claudio – Presidente San Floriano 1970 ASD ”per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 CGS (principi di lealtà, Correttezza e probità) e art. 10, comma 2 del CGS (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari) anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale (svolgimento dell’attività societaria avvalendosi di calciatori tesserati dalla FIGC) art. 39 delle NOIF (tesseramento dei calciatori) e art. 43,commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medico sportiva) per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Camozzato Thomas, relativamente a n. 3 gare del Campionato di 2^ Categoria 2018/19 e di dotarlo di specifica copertura assicurativa ed inoltre, per non aver fatto sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva relativamente alle predette gare consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso delle gare stesse. B) il Sig. TONETTO Claudio – nelle funzioni di Dirigente accompagnatore San Floriano 1970 ASD ”per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 CGS (principi di lealtà, Correttezza e probità) anche in relazione all’art. 43 comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) art. 61, commi 1 e 6 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara), per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di una gara del Campionato di 2^ Categoria della stagione 2018/19, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Camozzato Thomas, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara predetta senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva”.

C) il Sig. CAMOZZATO Thomas – calciatore all’epoca dei fatti non ancora tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 del CGS (principi di lealtà, Correttezza e probità) e art. 10.comma 2 del CGS (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni e controlli societari) e art. 46, comma 6 CGS (forme procedurali), art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver egli disputato 3 gare del Campionato di 2^ Categoria 2018/19 nelle fila della Società San Floriano senza averne titolo perché non tesserato con detta società e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa ed inoltre, per non essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva”. D) il Sig. BORTOLON Giuseppe. Dirigente accompagnatore San Floriano 1970 ASD ”per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 CGS (principi di lealtà, Correttezza e probità) anche in relazione all’art. 43 comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara), per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di due gare del Campionato di 2^ Categoria della stagione 2018/19, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Camozzato Thomas, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare predette senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva”. E) la Società San Floriano 1970 ASD “per rispondere della violazione a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. dell’operato del proprio Presidente, del Dirigente Accompagnatore Ufficiale e del calciatore innanzi citati”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 2/4/2019. AI dibattimento del 2/4/2019 sono risultati presenti : il Sig. TONETTO Claudio Presidente e Dirigente accompagnatore ASD San Floriano 1970 il Sig. BORTOLON Giuseppe Dirigente accompagnatore ASD San Floriano 1970, rappresentato per delega al Sig. Tonetto Claudio, come da documento in atti il Sig. CAMOZZATO Thomas Calciatore ASD San Floriano 1970 la Società ASD San Floriano 1970, rappresentata dal Sig. Tonetto Claudio (Presidente) La Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. L3e parti deferite presenti e il Rappresentante della Procura Federale, raccogliendo la comunicazione del Tribunale, hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23 CGS, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. TONETTO Claudio Presidente e Dirigente accompagnatore ASD San Floriano 1970 : inibizione di gg.30 in luogo gi gg. 45 a carico del Sig. BORTOLON Giuseppe Dirigente accompagnatore ASD San Floriano 1970 . inibizione di gg. 14, in luogo di gg. 20 a carico del Sig. CAMOZZATO Thomas Calciatore ASD San Floriano 1970 : 1 giornata di squalifica da scontare nel Campionato di 2^ Categoria 2018/19 a carico dell’ASD San Floriano 1970 a) 1 punto di penalizzazione da applicare alla classifica del Campionato di 2^ Categoria 2018/19 b) ammenda di € 160,00 in luogo di € 250,00.-

Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod. IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.

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