C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 84 del 10/04/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 857 stagione 2018/2019 Nei confronti di :

 

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 857 stagione 2018/2019 Nei confronti di : del Sig. FEDRIGO Alberto – Presidente Pol. Pedemonte A.S.D. del Sig. RIZZI Enrico – Calciatore Pol. Pedemonte A.S.D. del Sig. VANTINI Maurizio – Dirigente accompagnatore Pol. Pedemonte A.S.D. del Sig. FARINA Claudio - Dirigente accompagnatore Pol. Pedemonte A.S.D. della Società Pol. Pedemonte A.S.D. La Procura Federale della F.I.G.C. con atto ufficiale datato 18/12/2018 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale per rispondere rispettivamente : Il Sig. FEDRIGO Alberto – Presidente Pol. Pedemonte “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) e art. 10, comma 2 del C.G.S. (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale (svolgimento dell’attività societaria avvalendosi di calciatori tesserati per la F.I.G.C.), art. 39 delle NOIF (il tesseramento dei calciatori) e art. 43, commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medico-sportiva), per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Rizzi Enrico, relativamente a gare del Campionato di 1^ Categoria 2018/19 e di dotarlo di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non averlo fatto sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva relativamente alle predette gare, consentendo l’utilizzo dello stesso alle gare stesse“. Il sig. RIZZI Enrico – Giocatore, tesserato per la stagione 2018/19 per la Pol. Pedemonte, “all’epoca dei fatti non ancora tesserato, ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1bis, comma 5 CGS, per rispondere della violazione ex art. 1 bis, comma 1, CGS (principi di lealtà, correttezza e probità), nonché art. 10, comma 2 del C.G.S. (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), art. 46, comma 6 C.G.S. (norme procedurali), art. 43,comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver egli disputato gare del Campionato di 1^ Categoria 2018/19 nelle fila della Società Pol. Pedemonte senza averne titolo perché non tesserato con detta Società e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva“. -Rilevato altresì che in occasione della gara dell’11.11.2018 il calciatore Rizzi non ha partecipato alla predetta gara in quanto solo inserito nella lista consegnata all’arbitro e non è subentrato ad alcun compagno nel corso dell’incontro; -rilevato, infine, che il calciatore Rizzi pur non avendo preso materialmente parte alla suddetta gara, si è reso in ogni caso responsabile della violazione descritta, al pari del dirigente accompagnatore ufficiale Vantini Maurizio il quale, mediante la rituale sottoscrizione alla partecipazione del calciatore suddetto alla gara sopra menzionata, ha in concreto dichiarato e certificato la regolare posizione del calciatore che, tuttavia, tale non era (Commissione Disciplinare Nazionale – C.U. n. 64 del 21.2.2012, decisione n. 275, dello stesso tenore Commissione Disciplinare Nazionale – C.U. n. 69 della stagione 2008/2009 decisione n. 157). -Ciò in quanto la consumazione della violazione ascritta al calciatore e al dirigente accompagnatore ufficiale si perfeziona nel momento della sottoscrizione della lista presentata all’arbitro”. il Sig. VANTINI Maurizio – Dirigente accompagnatore Pol. Pedemonte “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) in relazione all’art, 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico sportiva), art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara) per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione di gare del Campionato di 1^ Categoria 2018/19 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Rizzi Enrico, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle predette gare senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva”. il Sig. FARINA Claudio – Dirigente accompagnatore Pol. Pedemonte “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) in relazione all’art, 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico sportiva), art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara) per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione di una gara del Campionato di 1^ Categoria 2018/19 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Rizzi Enrico, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla predetta gara senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva”. la Società Pol. Pedemonte A.S.D. per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del CGS dell’operato del proprio presidente, dei dirigenti accompagnatori ufficiali e del calciatore innanzi citati.” Il Tribunale Federale Territoriale della F.I.G.C. , preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 9/4/2019.

Al dibattimento del 9/4/2019 sono risultati presenti : a)il Sig. FEDRIGO Alberto – Presidente Pol. Pedemonte A.S.D. la Società Pol. Pedemonte A.S.D., rappresentata dal Sig. Fedrigo Alberto (Presidente) b)Sono risultati rappresentati all’udienza per delega dall’Avv. Domenico Brancaccio come da documento depositato in atti : 1)il Sig. RIZZI Enrico – Calciatore Pol. Pedemonte A.S.D. 2)il Sig. VANTINI Maurizio – Dirigente accompagnatore Pol. Pedemonte A.S.D. 3)il Sig. FARINA Claudio - Dirigente accompagnatore Pol. Pedemonte A.S.D. Tutti i soggetti deferiti sono stati assistiti dall’Avv. Domenico Brancaccio del Foro di Verona. La Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO. Il Dott. Sciuto, preliminarmente, ha comunicato di prendere nota che dall’atto di deferimento è stato depennato ogni riferimento dell’infrazione all’art. 43 NOIF, avendo la Società Pedemonte provveduto a presentare il certificato medico di idoneità fisica del calciatore Rizzi. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Le parti deferite e il Rappresentante della Procura Federale, raccogliendo la comunicazione del Tribunale, hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23 CGS, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico di FEDRIGO Alberto Presidente Pol.Pedemonte: inibizione di 30 gg. in luogo di 45 gg. a carico di RIZZI Enrico Calciatore Pol.Pedemonte : squalifica per 2 giornate, in luogo di 3, da scontarsi nel Campionato di 1^ Categoria 2018/19 a carico di VANTINI Maurizio Dirig.accompagnatore Pol.Pedemonte: inibizione 20 gg. in luogo di 30 gg a carico di FARINA Claudio - Dirig.accompagnatore Pol.Pedemonte: inibizione 14 gg. in luogo di 20 gg a carico Pol. Pedemonte ASD : a) penalizzazione di 2 punti in classifica, in luogo di 3 punti, da scontarsi nel Campionato di 1^ Categoria 2018/19 b) ammenda di € 300,00, in luogo di € 450,00.- Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod. IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.

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