C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 86 del 17/04/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 858 stagione 2018/2019 Nei confronti di : del Sig. VOLPE Moreno Presidente e Dirigente accompagnatore F.C.D. Dolo 1909 del Sig. MASATO Renato Dirigente accompagnatore F.C.D. Dolo 1909 del Sig. RIGATO Massimo Dirigente accompagnatore F.C.D. Dolo 1909 del Sig. DANIELI Gianluca Calciatore F.C.D. Dolo 1909 della Società F.C.D. Dolo 1909 La Procura Federale della F.I.G.C. con atto ufficiale datato 18/3/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 858 stagione 2018/2019 Nei confronti di : del Sig. VOLPE Moreno Presidente e Dirigente accompagnatore F.C.D. Dolo 1909 del Sig. MASATO Renato Dirigente accompagnatore F.C.D. Dolo 1909 del Sig. RIGATO Massimo Dirigente accompagnatore F.C.D. Dolo 1909 del Sig. DANIELI Gianluca Calciatore F.C.D. Dolo 1909 della Società F.C.D. Dolo 1909 La Procura Federale della F.I.G.C. con atto ufficiale datato 18/3/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale :

Il sig. DANIELI Gianluca – Giocatore, tesserato per la stagione 2018/19 per la F.C.D. Dolo 1909, “all’epoca dei fatti non ancora tesserato, ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1bis, comma 5 CGS, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ex art. 1 bis, comma 1, CGS, nonché art. 10, comma 2 del C.G.S. (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), art.46, comma 6 C.G.S. (norme procedurali), art. 43,comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver egli disputato le gare del Campionato di Promozione 2018/19 nelle fila della Società FCD Dolo 1909 senza averne titolo perché non tesserato con detta Società e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva“. Il Sig. VOLPE Moreno – Presidente F.C.D. Dolo 1909 “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 del CGS (principi di lealtà, correttezza e probità) e art. 10, comma 2 del C.G.S. (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale (svolgimento dell’attività societaria avvalendosi di calciatori tesserati per la F.I.G.C.), art. 39 delle NOIF (il tesseramento dei calciatori) e art. 43, commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medico-sportiva), per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Danieli Gianluca, relativamente a gare del Campionato di Promozione 2018/19) e di dotarlo di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non averlo sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva relativamente alle predette gare, consentendo l’utilizzo dello stesso alle gare stesse“. il Sig. MASATO Renato – Dirigente accompagnatore F.C.D. Dolo 1909 “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) in relazione all’art, 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico sportiva), art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara) per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione di gare del Campionato di Promozione 2018/19 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Danieli Gianluca, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle predette gare senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva”. il Sig. RIGATO Massimo – Dirigente accompagnatore F.C.D. Dolo 1909 “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) in relazione all’art, 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico sportiva), art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara) per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione di gare del Campionato di Promozione 2018/19 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Danieli Gianluca, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle predette gare senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva”. la Società F.C.D. Dolo 1909 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del CGS dell’operato del proprio presidente, dei dirigenti accompagnatori ufficiali e del calciatore innanzi citati.” Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 16/4/2019. AI dibattimento del 16/4/2019 sono risultati presenti : il Sig. VOLPE Moreno Presidente e Dirigente accompagnatore F.C.D. Dolo 1909 il Sig. DANIELI Gianluca Calciatore F.C.D. Dolo 1909 il Sig. MASATO Renato Dirigente accompagnatore F.C.D. Dolo 1909, rappresentato per delega dal Sig. JACOVONE Renato (Vice Presidente), come da documento in atti il Sig. RIGATO Massimo Dirigente accompagnatore F.C.D. Dolo 1909, rappresentato per delega dal Sig. JACOVONE Renato(Vice Presidente), come da documento in atti la Società F.C.D. Dolo 1909. Rappresentata dal Sig. Volpe Moreno (Presidente) La Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Le parti deferite presenti e il Rappresentante della Procura Federale, raccogliendo la comunicazione del Tribunale, hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23 CGS, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. VOLPE Moreno Presidente e Dirigente accompagnatore : F.C.D. Dolo 1909 : inibizione di 80 gg. in luogo di 120 gg; a carico del Sig. MASATO Renato Dirigente accompagnatore F.C.D. Dolo 1909 : inibizione di gg. 40 in luogo di gg. 60; a carico del Sig. RIGATO Massimo Dirigente accompagnatore F.C.D. Dolo 1909 : inibizione di gg. 14 in luogo di gg. 20; a carico del Sig. DANIELI Gianluca Calciatore F.C.D. Dolo 1909 : squalifica per 4 giornate in luogo di 6, da scontarsi nei Campionati di competenza 2018/19 e 2019/20 a carico della Società F.C.D. Dolo 1909 : a) penalizzazione di n. 3 punti in luogo di 5, da applicare alla classifica del Campionato di Promozione 2018/19 b) ammenda di € 400,00 in luogo di € 600,00.- Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod. IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.

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