C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 105 del 29/05/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 515 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : della Società ASD Bovolone 1918 La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 3/5/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale per i seguenti motivi : La Società A.S.D. Bovolone 1918 “per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 2 , nonché dell’art. 11,comma 4 del C.G.S. in relazione all’art. 5,comma 2 C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alla pubblicazione da parte del proprio tesserato Sig. Scarabello Luca di alcuni post sulla propria pagina social Facebook contenente affermazioni violative di norme federali in quanto costituiscono denigrazione e/o insulto per motivi di razza nei confronti altro calciatore tesserato, una grave violazione inerente alla discriminazione territoriale nonché un comportamento lesivo dell’onore, del decoro e del prestigio non solo dell’A.I.A. e dei suoi associati quanto dell’istituzione calcistica nel suo complesso. “Tenuto conto che la Società ASD Bovolone 1918 faceva richiesta, attraverso il proprio legale, di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del C.G.S.; atteso che in data 25/2/2019 la F.I.G.C. con proprio Comunicato Ufficiale n. 170/AA pubblicava i termini dell’intervenuto accordo tra le parti; preso atto che in data 19/4/2019 la FIGC con proprio C.U. n. 215/AA dava atto della mancata ottemperanza dell’accordo intervenuto da parte dell’ASD Bovolone con conseguente risoluzione dello stesso”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 28/5/2019. AI dibattimento 28/5/2019 è risultato : ‐ che il Dott. Salvatore SCIUTO ha rappresentato la Procura Federale della F.I.G.C. ‐ che seppure ritualmente convocata, la Società A.S.D. Bovolone 1918 non si é presentata e, tramite l’Avv. Luca Bronzato del Foro di Verona, ha comunicato l’impossibilità a presenziare all’udienza odierna, chiedendo, nel contempo, l’applicazione dell’art. 23, comma 1 del C.G.S. e quindi l’applicazione dell’Organo Giudicante di una sanzione ridotta nei termini già definiti con la Procura Federale Interregionale. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha invitato il Procuratore a esporre le ragioni del deferimento e a prendere posizione sulla richiesta di applicazione della sanzione ex art. 23,comma 1 del C.G.S. e a formulare le proprie conclusioni. Il Rappresentante della Procura, Dott. Sciuto, ha dichiarato l’indisponibilità alla applicazione di una sanzione ridotta ai sensi dell’art. 23, comma 1 del C.G.S. e nel merito richiede la seguente sanzione disciplinare : a carico della Società A.S.D. Bovolone 1918 : ammenda di € 550,00.‐

 

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 515  18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : della Società     ASD Bovolone 1918 La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 3/5/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale per i seguenti motivi : La Società A.S.D. Bovolone 1918 “per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 2 , nonché dell’art. 11,comma 4 del C.G.S. in relazione all’art. 5,comma 2 C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alla pubblicazione da parte del proprio tesserato Sig. Scarabello Luca di alcuni post sulla propria pagina social Facebook contenente affermazioni violative di norme federali in quanto costituiscono denigrazione e/o insulto per motivi di razza nei confronti altro calciatore tesserato, una grave violazione inerente alla discriminazione territoriale  nonché un comportamento lesivo dell’onore, del decoro e del prestigio non solo dell’A.I.A. e dei suoi associati quanto dell’istituzione calcistica nel suo complesso. “Tenuto conto che la Società ASD Bovolone 1918 faceva richiesta, attraverso il proprio legale, di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del C.G.S.; atteso che in data 25/2/2019 la F.I.G.C. con proprio Comunicato Ufficiale n. 170/AA pubblicava i termini dell’intervenuto accordo tra le parti; preso atto che in data 19/4/2019 la FIGC con proprio C.U. n. 215/AA dava atto della mancata ottemperanza dell’accordo intervenuto da parte dell’ASD Bovolone con conseguente risoluzione dello stesso”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 28/5/2019. AI dibattimento 28/5/2019 è risultato : ‐ che il Dott. Salvatore SCIUTO ha rappresentato la Procura Federale della F.I.G.C. ‐ che seppure ritualmente convocata, la Società A.S.D. Bovolone 1918 non si é presentata e, tramite l’Avv. Luca Bronzato del Foro di Verona, ha comunicato l’impossibilità a presenziare all’udienza odierna, chiedendo, nel contempo, l’applicazione dell’art. 23, comma 1 del C.G.S. e quindi l’applicazione dell’Organo Giudicante di una sanzione ridotta nei termini già definiti con la Procura Federale Interregionale. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha invitato il Procuratore a esporre le ragioni del deferimento e a prendere posizione sulla richiesta di applicazione della sanzione ex art. 23,comma 1 del C.G.S. e a formulare le proprie conclusioni.   Il Rappresentante della Procura, Dott. Sciuto, ha dichiarato l’indisponibilità alla applicazione di una sanzione ridotta ai sensi dell’art. 23, comma 1 del C.G.S. e nel merito richiede la seguente sanzione disciplinare : a carico della Società A.S.D. Bovolone 1918 : ammenda di € 550,00.

Il Tribunale Federale Territoriale   visti gli atti di accusa; ‐ sentito il rappresentante della Procura il quale ha dichiarato l’indisponibilità dell’Ufficio ad aderire alla proposta di patteggiamento formulata dalla società deferita ex art. 23, comma 1 C.G.S.; ‐  considerato che gli addebiti sollevati dall’Ufficio non sono stati neppure contestati e che i comportamenti tenuti dal calciatore dell’A.S.D. Bovolone 1918 Scarabello Luca sono ampiamente documentati; ‐  considerata la sussistenza della violazione degli artt. 4,comma 2,  5,comma 2, e 11,comma 4  del C.G.S.; ‐ valutata la sanzione proposta dalla Procura della F.I.G.C. e ritenuta congrua la stessa delibera l’adozione del seguente provvedimento disciplinare : a carico dell’A.S.D. Bovolone 1918 :   ammenda di €  550,00.

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