C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 111 del 12/06/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 926 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 926 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. FILIPPI Giuseppe Presidente A.S.D. Ponte Crepaldo Eraclea del Sig. CECERE Davide Calciatore ora tesserato A.S.D. Ponte Crepaldo Eraclea del Sig. BUCCIOL Michele Dirigente Accompagnatore A.S.D Ponte Crepaldo Eraclea della Sig.a MARIAN Ketty Dirigente Accompagnatore A.S.D Ponte Crepaldo Eraclea della Società A.S.D. Ponte Crepaldo Eraclea La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 17/5/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. Sig. FILIPPI Giuseppe - Presidente A.S.D. Ponte Crepaldo Eraclea “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità), art. 10,comma 2 del C.G.S. (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti cessioni e controlli societari), anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale (svolgimento dell’attività societaria avvalendosi di calciatori tesserati dalla FIGC), art. 39 delle NOIF (il tesseramento dei calciatori), art. 43, comma 1 e 6 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore CECERE Davide, relativamente a n. 2 gare del Campionato Juniores Locale 2018/2019 della Delegazione Distrettuale di S.Donà e di dotarlo di specifica copertura ed, inoltre, per non averlo fatto sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva relativamente alle predette 2 gare, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso degli stessi incontri. il Sig. CECERE Davide – ora calciatore A.S.D. Ponte Crepaldo Eraclea “calciatore non ancora tesserato all’epoca dei fatti, ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 del CGS (principi di lealtà, Correttezza e probità) e art. 10.comma 2 del CGS (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni e controlli societari) e art. 46, comma 6 CGS (norme procedurali), art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medicosportiva) per aver egli disputato 2 gare del Campionato Juniores Locale 2018/2019 della Delegazione Distrettuale di S.Donà nelle fila della Società Ponte Crepaldo Eraclea senza averne titolo perché non tesserato con detta società e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa ed inoltre, per non essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva”. la Sig.a MARIAN Ketty – Dirigente accompagnatore A.S.D. Ponte Crepaldo Eraclea “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) anche in relazione all’art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) e art. 61,commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara) per aver svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di una gara del Campionato Juniores Locale della Delegazione Distrettuale di S.Donà 2018/19 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore CECERE Davide, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore della gara predetta e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Il Sig. BUCCIOL Michele – Dirigente accompagnatore A.S.D. Ponte Crepaldo Eraclea “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) anche in relazione all’art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) e art. 61,commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara) per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di una gara del Campionato Juniores Locale 2018/2019 della Delegazione Distrettuale di S.Donà in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore CECERE Davide, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore della gara predetta e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare predette senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. La Società A.S.D. Ponte Crepaldo Eraclea “per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4.commi 1 e 2 del C.G.S., dell’operato del proprio Presidente, dei Dirigenti Accompagnatori Ufficiali e del calciatore sopra citati. AI dibattimento dell’11/6/2019 risultano presenti : il Sig. FILIPPI Giuseppe Presidente A.S.D. Ponte Crepaldo Eraclea la Società ASD PonteCrepaldo Eraclea, rappresentata dal Sig. Filippi Giuseppe (Presidente) i seguenti soggetti deferiti : il Sig. CECERE Davide Calciatore ora tesserato A.S.D. Ponte Crepaldo Eraclea il Sig. BUCCIOL Michele Dirigente Accompagnatore A.S.D Ponte Crepaldo Eraclea la Sig.a MARIAN Ketty Dirigente Accompagnatore A.S.D Ponte Crepaldo Eraclea sono stati rappresentati per delega dal Sig. Filippi Giuseppe, come da documento in atti. il Dott. Salvatore SCIUTO ha rappresentato la Procura Federale della F.I.G.C. e, preliminarmente, ha informato che è stato depennato dall’atto di deferimento ogni riferimento all’infrazione dell’art. 43, delle NOIF (tutela medico-sportiva) avendo la Società Ponte Crepaldo Eraclea fornito il certificato medico di idoneità fisica del calciatore CECERE Davide che ha coperto tutto il periodo preso in esame. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23,comma 1 del C.G.S. Le parti deferite e il Rappresentante della Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23,comma 1 CGS, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. FILIPPI Giuseppe Presidente Ponte Crepaldo Eraclea: inibizione di gg. 20 in luogo di gg. 30 a carico del Sig. CECERE Davide Calciatore ora tesserato ASD Ponte Crepaldo Eraclea : squalifica per una giornata di gara, in luogo di 2 giornate, da scontarsi nel Campionato di competenza 2019/20; a carico del Sig. BUCCIOL Michele Dirigente Accomp. Ponte Crepaldo Eraclea : inibizione di gg. 10 in luogo di gg. 15; a carico della Sig.a MARIAN Ketty Dirigente Accomp. Ponte Crepaldo Eraclea: inibizione di gg. 10 in luogo di gg. 15; i 2 punti, da appli- care al Campionato Juniores Provinciale 2019/20: b) squalifica di € 100, in luogo di € 150.- Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. : Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg. successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 1 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne ha dichiarato l’efficacia.