C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 112 del 19/06/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 980 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 980 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. DABIJA Daniel Calciatore tesserato A.C. San Vitale 1995 della Società A.C. San Vitale 1995 La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 28/5/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. DABIJA Daniel, già Calciatore ora tesserato A.C. S Sanvitale 1995 “per rispondere delle violazioni di cui agli art. 1 bis. Comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà. correttezza e probità) in relazione all’art. 40,comma 6 delle NOIF per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna Federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2017/18 per la Società A.C. San Vitale 1995, senza averne titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale F.I.G.C.” La Società A.C. San Vitale 1995 “per rispondere ex art. 4, comma 2 e art.5,comma 2 del C.G.S. delle violazioni ascrivibili al Sig. DABIJA Daniel”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 18/6/2019. AI dibattimento del 18/6/2019 sono risultati presenti : il Sig. DABIJA Daniel Calciatore tesserato A.C. San Vitale 1995 la Società A.C. San Vitale 1995, rappresentata dal Sig. Pierangelo Meggiolaro (Presidente) il Dott. Salvatore SCIUTO ha rappresentato la Procura Federale della F.I.G.C. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Il Calciatore DABAIJA Daniel e il Rappresentante della Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23, comma 1 CGS, e hanno concordato una sanzione disciplinare nella seguente misura : a carico del Sig. DABIJA Daniel Calciatore tesserato A.C. San Vitale 1995 : -Squalifica di 2 mesi in luogo di 3 mesi, da scontarsi nel Campionato di competenza della stagione sportiva 2019/2020. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 1 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.

A questo punto il Procuratore comunica la richiesta della seguente sanzione a carico della Società deferita : Ammenda di € 500,00.- La Società San Vitale si è dichiarata completamente estranea ai fatti non avendo avuto la possibilità di effettuare controlli in ordine alle dichiarazioni del calciatore. Il Tribunale Federale Territoriale per quanto riguarda la posizione della Società San Vitale 1995 : - visti gli atti di accusa, - sentito il Rappresentante della Procura, - sentita la Società deferita, il cui rappresentante ha riferito di essersi trovata in una situazione di impossibilità materiale nell’accertamento dell’esistenza del precedente tesseramento, - ritenuto che, alla luce dell’evidenza in atti, risulta che la società non aveva, in un’ottica di normale esigibilità, la possibilità di accedere al dato del precedente tesseramento estero del calciatore; - rilevato che gli Organi deputati hanno autorizzato in data 25.10.2018 il tesseramento del calciatore in questione e lo hanno revocato il 02.12.2018; - ritenuto, pertanto, che la condotta della società deferita non appare sanzionabile nemmeno a titolo di responsabilità oggettiva, P.Q.M. decide di prosciogliere la società dalle incolpazioni ascritte.

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