C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 09/10/2019 – Delibera – Reclamo A.S.D. Pescantina Settimo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 25 del 25/9/2019 – Squalifica per nove giornate giocatore Boschini Emanuele – Campionato Juniores Elite
Reclamo A.S.D. Pescantina Settimo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 25 del 25/9/2019 – Squalifica per nove giornate giocatore Boschini Emanuele – Campionato Juniores Elite
La Società A.S.D. Pescantina Settimo ha presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 23 del 25/9/2019 con la quale ha assunto il provvedimento della squalifica per nove giornate a carico del giocatore Boschini Emanuele per i seguenti motivi : “Riferisce l'A. che al termine della gara, il giocatore Boschini Emanuele lasciava il terreno di gioco in preda all'agitazione apparentemente immotivata, assumendo comportamento provocatorio nei confronti dei compagni e degli avversari, che spintonava ripetutamente. Invitato a mantenere un contegno controllato, non si ravvedeva, per cui era espulso con comunicazione a lui e ai suoi dirigenti. Nella zona antistante gli spogliatoi persisteva nel comportamento, a dispetto dell'espulsione, arrivando a prendere per il collo un dirigente del Malo. Trattenuto dai compagni, che lo portavano nello spogliatoio, ma ne usciva per tre volte. In una di queste occasioni si avvicinava all'A., spingendolo contro la porta dello spogliatoio a lei riservato, senza provocare danni fisici, ma accompagnando il gesto con ingiurie e bestemmie. solo dopo dieci minuti riuscivano a trattenerlo all'interno dello spogliatoio di pertinenza, nel quale continuava nelle sue intemperanze verbali”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dichiara irricevibile il reclamo presentato dalla Società Pescantina Settimo per non aver adempiuto a quanto stabilito dall’art. 76, comma 2 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva e cioè : - non aver presentato il preannuncio del reclamo con dichiarazione depositata entro il secondo giorno dalla pubblicazione del comunicato dove è stata riportata la sanzione disciplinare a carico del calciatore Boschini Emanuele; P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di dichiarare irricevibile il reclamo della Società Pescantina Settimo; - di introitare il contributo versato di accesso alla giustizia sportiva.
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