C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 23/10/2019 – Delibera – Reclamo A.S.D. Calcio Limana Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 29 del 9/10/2019 – Sanzione Sportiva perdita della gara Calcio Limana – Cisonese Mob. Callesella dell’8/9/2019 – Campionato di 1^ Categoria

Reclamo A.S.D. Calcio Limana Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 29 del 9/10/2019 – Sanzione Sportiva perdita della gara Calcio Limana – Cisonese Mob. Callesella dell’8/9/2019 – Campionato di 1^ Categoria

La Società A.S.D. Calcio Limana ha presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel Comunicato n. 29 del 9/10/2019 con la quale ha assunto il provvedimento della sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 indicata in oggetto : facendo seguito al C.U. n. 27 del 02.10.2019 con cui la Corte Sportiva d'Appello Territoriale rimetteva al presente ufficio la decisione relativa al reclamo inoltrato dalla soc. Cisonese Mob. Callesella in merito alla validità della gara in oggetto, con cui rilevava la presenza in campo del Giocatore Tormen Gianluca (soc. Calcio Limana) che non poteva prendere parte alla gara in quanto sullo stesso pendente squalifica a seguito espulsione sul campo comminata nella precedente stagione sportiva al giocatore che militava tra le fila della soc. Z.T.L.L. nella gara Julia Sagittaria - Z.T.L.L. del 28.04.2019 ultima giornata di campionato disputata dalla soc. Z.T.L.L.;

viste le difese sollevate dalla Soc. Calcio Limana con memoria inviata a mezzo pec in data 13.09.2019 e riproposte nella memoria inviata in data 03.10.2019 a seguito decisione della Corte, con cui ammette che il giocatore era stato espulso nella gara su indicata ma che la società non poteva avere conoscenza diretta della squalifica in quanto non indicata nè nel Comunicato Ufficiale n. 91 del 02.05.2019, nè nel riepilogo disciplinare allegato al R.A.; verificato che effettivamente il provvedimento di squalifica conseguente all'espulsione sul campo non trovava pubblicazione nel Comunicato Ufficiale successivo alla gara; verificato tuttavia che il provvedimento di espulsione veniva riportato nel riepilogo sottoscritto da entrambe le società, le quali ne erano conseguentemente a conoscenza; rilevato altresì che il provvedimento di espulsione è stato notificato direttamente al giocatore in campo a mezzo cartellino rosso e che pertanto anche il giocatore ne aveva conoscenza diretta; visto l'art. 137 c.2 nuovo C.G.S (che riproduce esattamente la previsione di cui all'art. 45 c.2 del C.G.S. vigente nella precedente stagione sportiva) che prevede l'automatismo della sanzione di squalifica per una gara conseguente all'espulsione comminata sul campo; ritenuto pertanto che il giocatore TORMEN GIANLUCA aveva conoscenza diretta dei provvedimenti assunti nei suoi confronti; visto altresì l'art. 6 c. 2 C.G.S.; …………- sanzionare la Soc. Limana con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato Calcio Limana - Cisonese Mob. Callesella 0 – 3 ……………”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale reclamo della Società Limana; vista la documentazione ufficiale in atti; ritenuto che, correttamente il Giudice di prime cure ha richiamato l’art. 137, comma 2 del nuovo C.G.S. (che riproduce esattamente la previsione di cui all’art. 45, comma 2 del C.G.S. previgente) che prevede l’automatismo della sanzione della squalifica per una gara conseguente all’espulsione comminata sul campo ed ha valorizzato la circostanza che il giocatore Tormen Gianluca aveva pertanto conoscenza diretta dei provvedimenti assunti nei suoi confronti; visto l’art. 6, comma 2 del nuovo C.G.S. il quale stabilisce che la Società risponde ai fini disciplinari dell’operato dei propri tesserati, nel caso di specie costituito dal fatto della partecipazione del calciatore alla gara in questione nonostante la squalifica; ritenuto, pertanto, che, ai fini di quanto sopra, non rileva la circostanza che il provvedimento di squalifica non fosse stato pubblicato nel Comunicato ufficiale successivo alla gara; considerato, altresì, che la gara nella quale ha partecipato il calciatore Tormen Gianluca si è conclusa con il risultato di 3-1 a favore della Società Calcio Limana e che non vi sono evidenze in atti dell’ininfluenza alla gara stessa del predetto calciatore P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il reclamo presentato dalla Società Calcio Limana; - di confermare il provvedimento della sanzione sportiva della perdita della gara, omologandola con il seguente risultato : Limana – Cisonese Mob. Callesella 0-3; - di disporre a carico del Calcio Limana l’addebito del contributo all’ingresso della giustizia, stante il reclamo respinto.

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