C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 27/11/2019 – Delibera – Reclamo A.S.D. Murialdina Olympia Padova Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 19 del 23/10/2019 – Ripetizione gara Murialdina Olympia Padova – Lion del 20/10/2019 – Campionato di 3^ Categoria
Reclamo A.S.D. Murialdina Olympia Padova Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 19 del 23/10/2019 – Ripetizione gara Murialdina Olympia Padova – Lion del 20/10/2019 – Campionato di 3^ Categoria
La Società A.S.D. Murialdina Olympia Padova ha presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione di Padova pubblicata nel Comunicato n. 19 del 23/10/2019 con la quale ha assunto la decisione della ripetizione della gara indicata in oggetto per i seguenti motivi : “Risulta dal rapporto arbitrale che al 42º del 2º tempo l'arbitro ha ammonito per la seconda volta il giocatore del Lion Cuccato Edoardo "non espellendolo erroneamente dal terreno di gioco". Ai sensi dell'art. 65 comma I, lett. a), CGS, il Giudice Sportivo deve giudicare "sulla regolarità di svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica". Nella sua costante giurisprudenza riferita all'analoga disposizione del precedente Codice di Giustizia Sportiva, e che pertanto sono riferibili anche all'attuale, la CAF ha ritenuto che tra i "fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici" deve essere annoverato il caso di un errore tecnico riconosciuto dall'arbitro (poiché) in tal caso l'organo di giustizia sportiva non si sostituisce all'arbitro in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore correttamente ammesso e certificato dal direttore di gara (così, ex pluribus, la decisione pubblicata sul C. U. n. 25/C del 10.III.1998 - App. GS Avis Montepulciano). Nella fattispecie che occupa, l'ammissione di non avere espulso il calciatore ammonito due volte costituisce un errore tecnico dell'arbitro, incorso in violazione della Regola 12 del gioco del calcio in forza della quale il calciatore già ammonito che si rende responsabile di condotta scorretta, tale da giustificare un'altra ammonizione, deve essere espulso. L'art. 10 comma 5, del CGS ha cura di precisare che "quando si siano verificati nel corso di una gara fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli organi della Giustizia Sportiva stabilire se e in qual misura abbiano avuto influenza sulla regolarità dello svolgimento della gara". In tal caso gli organi di Giustizia Sportiva possono", inter alia, "ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare". Orbene, nella fattispecie che occupa la mancata espulsione del calciatore del Lion, sebbene intervenuta nei minuti finali della partita, ha influenzato il regolare svolgimento della gara, in quanto squadra avversaria, rimasta in superiorità numerica, avrebbe potuto approfittare della situazione per realizzare una marcatura. E comunque giocare con un uomo in meno influenza sempre per definizione, la partita, rispetto alla normale composizione delle squadre undici contro undici”. La Corte sciogliendo la riserva di cui al Comunicato n. 38 del 13/11/2019 : - letto il tempestivo reclamo della ASD Murialdina Olympia Padova, - rilevato che la società reclamante rappresentava che l'arbitro al 42 ° del secondo tempo ammoniva per la seconda volta il giocatore Cuccato Edoardo della squadra dei Lion, non espellendolo erroneamente dal terreno di gioco, - rilevato che quanto rappresentato dalla società trova effettivo riscontro nel referto arbitrale e che l'arbitro nel proprio supplemento di rapporto ha precisato che erroneamente non espelleva il giocatore nonostante lo avesse ammonito 2 volte, - considerato che tale errore tecnico non ha influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara tanto che la società reclamante, che si trovava sul punteggio 1-2 , e quindi in svantaggio, ha segnato 2 gol rispettivamente al 43º al 46 ° del secondo tempo, pur trovandosi undici contro undici anziché in superiorità numerica come avrebbe dovuto essere e che la partita si è conclusa con punteggio di 3 a 2 in favore della reclamante , - considerato che l’ errore tecnico dell'arbitro per dar luogo alla decisione di ripetere la gara deve avere inciso in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della stessa “principio di effettività”e che nel caso di specie non vi ha influito, tanto che la squadra reclamante ha segnato ulteriori 2 gol vincendo così l’incontro; - visto l'articolo 10 comma 5 del CGS P.Q.M. la Corte delibera - di omologare la gara con il risultato ottenuto in campo; - essendo accolto il reclamo non è dovuta la tassa.
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