C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 27/11/2019 – Delibera – Reclamo A.S.D. San Benedetto Campalto Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 24 del 6/11/2019 – Sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3; ammenda di € 60,00 – Campionato Juniores Provinciale

Reclamo A.S.D. San Benedetto Campalto Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 24 del 6/11/2019 – Sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3; ammenda di € 60,00 – Campionato Juniores Provinciale

La Società A.S.D. San Benedetto ha presentato reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia pubblicate nel Comunicato n. 24 del 6/11/2019 con le quali ha assunto i su indicati provvedimenti disciplinari indicati in oggetto per i seguenti motivi : “A scioglimento della riserva di cui al comunicato n. 26 del 30.10.2019, nonché dalla documentazione presente in atti e dall'ulteriore supplemento pervenuto da parte del direttore di gara, è emerso che il giocatore n. 6 della squadra San Benedetto, sig. Marco Tagliapietra, a seguito di un fallo di gioco, colpiva al petto con un pugno chiuso il giocatore avversario n. 8 della squadra Campocroce, sig. Manuel Causin, il quale rispondeva con il medesimo gesto violento nei confronti dell'avversario. Successivamente, una volta mostrato da parte dell'arbitro il cartellino rosso ad entrambi i giocatori, i due giocatori si avviavano verso gli spogliatoi, nonostante il signor Tagliapietra continuasse ad insultare con frasi volgari ed offensive il giocatore avversario sig. Causin. Il giocatore n. 8 del Campocroce, nel rientrare nello spogliatoio, veniva nuovamente colpito da soggetto non chiaramente identificato e ciò comportava la nascita di una rissa generale che coinvolgeva entrambi i giocatori delle società nonché i propri dirigenti, ed altri soggetti non identificabili. Di fronte a tale contesto, alcun dirigente, alcun capitano e/ o calciatore di entrambe le squadre si prodigava per tentare di placare e gestire la difficile situazione creatasi avanti gli spogliatoi. Il direttore di gara, stante le condizioni presenti ed il comportamento posto in essere dai giocatori e dai dirigenti di entrambe le squadre, riteneva di dover sospendere la gara, emettendo il triplice fischio finale. PQM, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 8, 9, 10 comma 3 e 38 CGS, il GS delibera: - sanzionare entrambe le squadre del Campocroce e del San Benedetto, per i comportamenti gravi e violenti posti in essere da entrambi i giocatori e dirigenti, con la perdita della gara con risultato 0-3 e 3-0; - sanzionare la squadra ospitante San Benedetto di € 60,00 di ammenda”. La Corte preso in esame il reclamo presentato dall’A.S.D. San Benedetto: esaminata la documentazione ufficiale in atti re la memoria difensiva del legale della Società reclamante; sentito personalmente l’arbitro che ha confermato integralmente il rapporto di gara ed il relativo supplemento; ritenuto il provvedimento impugnato assolutamente corretto sia in fatto che in diritto e congrue le sanzioni applicate P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di rigettare il reclamo presentato dall’A.S.D. San Benedetto; - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della Società San Benedetto; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Società; - di disporre l’addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

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