C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 04/12/2019 – Delibera – Reclamo F.C.D. Conegliano 1907 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 38 del 13/11/2019 – Squalifica fino al 31/1/2020 Giocatore Lazzaro Davide – Campionato Under 17 Regionale

Reclamo F.C.D. Conegliano 1907 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 38 del 13/11/2019 – Squalifica fino al 31/1/2020 Giocatore Lazzaro Davide – Campionato Under 17 Regionale

La Società F.C.D. Conegliano 1907 ha presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale del C.R. Veneto pubblicata nel Comunicato n. 38 del 13/11/2019 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica fino al 31/1/2020 a carico del giocatore Lazzaro Davide per i seguenti motivi : “per aver colpito con un pugno un avversario e aver reiterato tale comportamento nei confronti di un secondo avversario, a fine gara”. La Corte preso in esame il reclamo presentato dalla F.C.D. Conegliano 1907, esaminata la documentazione ufficiale agli atti, sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha confermato integralmente la dinamica dei fatti come descritta nel referto arbitrale, aggiungendo di non aver visto alcun atto violento nei confronti del calciatore Lazzaro Davide (Conegliano 1907) da parte dei giocatori della squadra avversaria Lovispresiano, salvo la spinta da parte del n. 8 Polito Emanuele; considerato che nel giudizio sportivo il rapporto arbitrale riveste fede piena sui fatti accaduti (cfr. art. 61, comma 1 C.G.S.) P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il reclamo presentato dalla F.C.D. Conegliano 1907; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 31/1/2020 a carico del giocatore Lazzaro Davide; - di disporre l’addebito del contributo all’accesso della giustizia sportiva.

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