C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 18/12/2019 – Delibera – Reclamo A.S.D. Paré Calcio Avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 30 dell’11/12/2019 – Squalifica per tre giornate giocatore De Nardo Marco – Campionato di 3^ Categoria

Reclamo A.S.D. Paré Calcio Avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 30 dell’11/12/2019 – Squalifica per tre giornate giocatore De Nardo Marco - Campionato di 3^ Categoria

La Società A.S.D. Paré Calcio ha presentato reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre giornate assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso e pubblicata nel Comunicato n. 30 dell’11/12/2019 : “perché proferiva all'Arbitro scurrili insulti iterati anche mentre usciva dal terreno di gioco in seguito al provvedimento disciplinare”. La Corte preso in esame il reclamo presentato dall’A.S.D. Paré; esaminata la documentazione ufficiale in atti; vista la peculiare valenza probatoria del rapporto di gara, giusta il disposto di cui all’art. 61 del C.G.S. vigente, valutata la sanzione disciplinare assunta dal Giudice Sportivo di primo grado che appare equa e proporzionata ai fatti addebitati al calciatore De Nardo Marco P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il reclamo presentato dall’A.S.D. Parè; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate nei confronti del giocatore De Nardo Marco; - di disporre l’addebito del contributo all’ingresso della giustizia, stante il rigetto reclamo.

 

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