C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 15/01/2020 – Delibera – 3.Reclamo U.S. Bo.Ca. Junior Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Verona di cui al Comunicato n. 42 del 30/12/2019 – Ammenda di € 60,00; Squalifica per quattro giornate giocatore Lunardi Alberto – Campionato di 2^ Categoria

3.Reclamo U.S. Bo.Ca. Junior Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Verona di cui al Comunicato n. 42 del 30/12/2019 – Ammenda di € 60,00; Squalifica per quattro giornate giocatore Lunardi Alberto – Campionato di 2^ Categoria

La Società U.S. Bo.Ca. Junior ha presentato reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona pubblicate nel Comunicato n. 42 dell’30/12/2019 con le quali ha assunto la seguenti sanzioni :

-ammenda di € 60,00 : “per comportamento offensivo da parte dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro – in campo avverso.” -squalifica per quattro gare a carico del giocatore Lunardi Alberto : “per aver protestato nei confronti dell’arbitro esercitando una lieve pressione sul suo petto con la mano destra nel tentativo di farlo arrestare”. La Corte preso in esame il reclamo presentato dall’U.S. Bo.Ca. Junior; esaminata la documentazione ufficiale in atti; considerato che il gesto compiuto dal giocatore Lunardi Alberto costituisce una violazione del regolamento, si ritiene, alla luce anche della coerente e distaccata descrizione dei fatti da parte dell’arbitro, di ridimensionare il provvedimento sanzionatorio a suo carico; alla luce di quanto sopra si decide di ridurre a tre giornate di gara la squalifica nei confronti del giocatore Lunardi; ritenuta inoltre adeguata ai fatti avvenuti l’ammenda irrogata alla Società P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il reclamo presentato dall’U.S. Bo.Ca. Junior; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Società; - di ridurre a tre giornate la sanzione della squalifica a carico del calciatore Lunardi Alberto; - essendo il reclamo parzialmente accolto, non è dovuto il contributo all’ingresso della giustizia.

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