F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 9/TFNT del 22 Settembre 2021 (motivazioni) – Antonio Fara e Sabrina Giorgi per Alice Fara / Imolese FM ACD – Reg. Prot. 10/TFN-ST
Decisione/0009/TFNST-2021-2022
Registro procedimenti n. 0010/TFNST/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE TESSERAMENTI
composto dai Sigg.ri:
Gioacchino Tornatore – Presidente;
Roberto Bucchi – Vice Presidente;
Roberto Benedetti – Componente;
Filippo Crocè – Componente;
Flavia Tobia – Componente (Relatore);
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 17 settembre 2021, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC proposto in data 1° settembre 2021 dai Sigg.ri Antonio Fara e Sabrina Giorgi, genitori della calciatrice minore Alice Fara (n. 23.11.2004 - matr. FIGC 2.695.779), al fine di accertare e dichiarare nullo e privo di effetti il tesseramento della stessa in favore della società ACD Imolese FM (matr. FIGC 911028), la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 1° settembre 2021, i Sigg.ri Antonio Fara e Sabrina Giorgi, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla calciatrice minore Alice Fara, ricorrevano, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC, dinanzi a questo Tribunale al fine di far accertare e dichiarare nullo e privo di effetti il tesseramento della figlia minore Alice Fara in favore della società Imolese F&M ACD.
A sostegno del proprio ricorso, i Sigg.ri Antonio Fara e Sabrina Giorgi rilevano che il tesseramento della minore Alice Fara – tesseramento pluriennale a far data dalla stagione sportiva 2019/2020 -, nonostante l’apposizione delle firme di entrambi i genitori, sarebbe nullo, in quanto nella natura del tesseramento pluriennale di giocatore minorenne vi sarebbero “gravissimi problemi di legittimità e di aderenza della normativa sportiva ai principi costituzionali e di diritto civile che regolano la posizione del minore in Italia, nonché gravi violazioni del diritto civile che rendono il tesseramento così fatto non tutelabile secondo l’ordinamento italiano”.
Contestano, pertanto, i ricorrenti l’avvenuto diniego (a loro comunicato in data 3 agosto 2021), da parte della Imolese F&M ACD, allo svincolo della minore Alice Fara; svincolo non concesso dalla società in quanto riferito a legittimo tesseramento pluriennale ancora in essere.
Ritualmente notiziata del ricorso, controdeduceva la società Imolese F&M ACD, eccependo, in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso stesso.
Osserva, infatti, la Imolese F&M ACD che il ricorso presentato dai Sigg.ri Antonio Fara e Sabrina Giorgi sarebbe privo del pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva e, pertanto, irricevibile ai sensi dell’art. 48 CGS – FIGC.
Sempre in via preliminare, la Imolese F&M ACD eccepisce l’improponibilità del suddetto ricorso, in quanto, non essendo stato proposto entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto impugnato, il ricorso stesso sarebbe tardivo ovvero inammissibile ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. a, CGS - FIGC.
Nel merito, poi, la Imolese F&M ACD eccepisce l’infondatezza del ricorso, laddove non sussisterebbe alcun contrasto tra la natura di un tesseramento pluriennale di un minore e i principi costituzionali e di diritto civile che regolano la posizione del minore stesso nell’ordinamento giuridico italiano.
Il ricorso veniva dunque deciso alla riunione del 17 settembre 2021.
Il ricorso proposto è irricevibile stante la mancata allegazione della ricevuta del pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva di cui all’art. 48, comma 2, CGS - FIGC, il quale prevede espressamente che “i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva”.
Al riguardo deve essere disattesa anche la richiesta formulata in sede di udienza dal difensore della ricorrente, finalizzata ad ottenere la riunione del ricorso costituente oggetto del presente procedimento (contrassegnato dal n. 10/TFN-ST) con quello presentato a distanza di alcuni giorni dallo stesso difensore, sempre nell’interesse e per conto della calciatrice Fara Alice (contrassegnato dal n. 12/TFN-ST), quest’ultimo corredato dalla prova del versamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva. Non può accedersi a tale istanza dal momento che l’accoglimento della stessa comporterebbe una surrettizia elusione del disposto tassativo di cui all’art. 48 CGS che, nel prevedere l’obbligo per il ricorrente di fornire, contestualmente alla proposizione del ricorso, la prova dell’avvenuto versamento del contributo in questione, non ammette eccezioni, deroghe o ritardi, tanto da prevedere espressamente tale adempimento a pena di irricevibilità del ricorso stesso; adempimento, quindi, che non può essere sanato in via successiva, circostanza che, di fatto, si verrebbe a determinare disponendo la riunione dei due ricorsi in questione, aventi identico contenuto e riguardanti le stesse parti. Gli stessi, dunque, devono rimanere separati e il successivo ricorso n. 12/TFN-ST verrà trattato in una udienza successiva all’uopo fissata, di cui verrà dato tempestivo avviso alle parti.
Per quanto sopra, nel procedimento che attualmente ci occupa, la valutazione del merito della vicenda è, pertanto, preclusa dalla suddetta violazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, rilevato che, nell'ambito del presente procedimento, non risulta il versamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva ex art. 48, comma 2, CGS – FIGC, dichiara irricevibile il ricorso proposto dai Sigg.ri Antonio Fara e Sabrina Giorgi, genitori della calciatrice minore Alice Fara.
Così deciso nella Camera di consiglio del 17 settembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Flavia Tobia Gioacchino Tornatore
Depositato in data 22 settembre 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia