F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 33/TFN – SD del 20 Settembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 390/601 pf 20-21 GC/ac del 13 luglio 2021 nei confronti dei Sigg.ri Fabio Di Addezio, Giordano Mariani, Luciano Bartolini e delle società SSD A RL Real Giulianova e ASD Piccoli Giallorossi – Reg. Prot. 7/TFN-SD
Decisione/0033/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0007/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente;
Valentina Aragona – Componente;
Giammaria Camici – Componente (Relatore);
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 16 settembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 390/601 pf 20-21 GC/ac del 13 luglio 2021 nei confronti dei Sigg.ri Fabio Di Addezio, Giordano Mariani, Luciano Bartolini e delle società SSD A RL Real Giulianova e ASD Piccoli Giallorossi, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con provvedimento n. 390/601pf20-21/GC/ac del 13 luglio 2021, la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- il Sig. Fabio Di Addezio, tesserato dal 1° luglio 2020 al 25 gennaio 2021, quale dirigente accompagnatore per la ASD Piccoli Giallorossi, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui agli art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 21, comma 3, e 23 delle NOIF nonché agli artt. 27 e 39 lett. Hb) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, dall’inizio della stagione sportiva 2020/2021 e fino alla metà del mese di marzo 2021, in assenza della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico e in costanza di tesseramento quale dirigente accompagnatore per la ASD Piccoli Giallorossi, di fatto assunto il ruolo di allenatore dei portieri della prima squadra della SSD A RL Real Giulianova partecipante al Campionato di Serie D organizzato dal Dipartimento Interregionale, come risulta dalla anagrafica federale nonché dagli apporti narrativi in atti;
- il sig. Giordano Mariani, all’epoca dei fatti, tesserato quale Segretario per la SSD A RL Real Giulianova per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi sottratto alle convocazioni fissate dalla Procura Federale sui fatti oggetto del procedimento, rispettivamente il 6 aprile e 13 aprile 2021, senza fornire alcuna giustificazione dell’assenza;
- il sig. Luciano Bartolini, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della SSD A RL Real Giulianova, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento a gli artt. 21, comma 3, e art. 23 NOIF nonché agli artt. 27 e 39 lett. Hb) del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito o comunque non impedito che, nella stagione 2020/2021, il ruolo di allenatore dei portieri della prima squadra della SSD A RL Real Giulianova, partecipante al Campionato di Serie D organizzato dal Dipartimento Interregionale venisse affidato, dapprima (dalla metà del mese di agosto alla metà del mese di ottobre 2020), al sig. Saverio Croci, tecnico non tesserato per la società, e, poi (dalla metà del mese di ottobre e alla metà del mese di marzo 2021), al sig. Fabio Di Addezio soggetto privo del la necessaria abilitazione e tesserato quale dirigente accompagnatore per la ASD Piccoli Giallorossi come risulta dall’anagrafica federale nonché dagli apporti narrativi in atti e per rispondere inoltre della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi sottratto alle convocazioni fissate dalla Procura Federale sui fatti oggetto del procedimento, rispettivamente il 6 aprile, il 13 aprile e il 19 aprile 2021, senza fornire alcuna giustificazione dell’assenza;
- la SSD A RL Real Giulianova per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Fabio Di Addezio, Saverio Croci, Luciano Bartolini e Giordano Mariani soggetti appartenenti alla società al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
- l’ASD Piccoli Giallorossi per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere dal Sig. Fabio Di Addezio soggetto appartenenti alla società al momento della commissione dei fatti e, comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata.
La fase istruttoria
In data 15 marzo 2021 la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 601pf20-21, avente ad oggetto “Comportamento della Società Real Giulianova (serie D) che utilizza come allenatore dei portieri Di Addezio Fabio non iscritto all’ALBO del Settore Tecnico e quindi privo di qualifica, avendolo tesserato come Dirigente Accompagnatore, tesserato con lo stesso ruolo anche con la ASD Piccoli Giallorossi dall’1.7.20”, a seguito della ricezione, in data 1 marzo 2021, di una mail inviatale dal Sig. Saverio Croci con la quale questi denunciava quanto oggetto del procedimento, documentandolo con fotografie del Sig. Fabio Di Addezio ripreso nell’atto di allenare i portieri.
La Procura Federale, dopo aver acquisito schede anagrafiche e fogli censimento di tutte le parti coinvolte nel procedimento, istruiva il procedimento ascoltando tanto il denunciante quanto il denunciato, nonché vari altri tesserati delle due società coinvolte. Non si presentavano al cospetto della Procura, sebbene ritualmente convocati e senza addurre giustificazione alcuna, Il Presidente e il Segretario del Real Giulianova.
All’esito delle indagini l’Ufficio requirente adottava quindi, tempestivamente, in data 27 maggio 2021, il provvedimento di cui all’art. 123 CGS a mezzo del quale comunicava l’avvenuta conclusione delle indagini ai soggetti ritenuti responsabili di violazioni disciplinari.
Rilevato che, a seguito della comunicazione anzidetta, nessuno dei soggetti avvisati aveva fatto pervenire memorie difensive e né aveva chiesto di essere ascoltato, la Procura provvedeva a notificare agli avvisati già attinti dalla CCI il deferimento n. 390/601pf20-21/GC/ac del 13 luglio 2021, i cui capi di incolpazioni sono stati dianzi riportati, fatta eccezione per il Sig. Saverio Croci che, con separato provvedimento, veniva deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico FIGC, all’epoca competente a giudicare gli iscritti nei ranghi dei tecnici.
La fase predibattimentale
Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 6 agosto 2021, nessuno dei deferiti depositava memorie difensive.
Alla predetta udienza, svoltasi in videoconferenza, risultava presente, in collegamento da remoto, la sola Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Enrico Liberati;
Il Collegio, avvedutosi della circostanza della tardiva ricezione della convocazione per l’udienza da parte del Sig. Fabio D’Addezio, provvedeva al rinvio della discussione come da ordinanza che segue. “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, rilevato che il deferito Fabio Di Addezio ha ricevuto l’avviso di fissazione dell’odierna udienza in data non coerente con il rispetto del termine di comparizione; ritenuto che il presente procedimento necessita di trattazione unitaria; rinvia il presente procedimento all’udienza del 16 settembre 2021 ore 11.00, disponendosi dal Presidente l’abbreviazione dei termini di comparizione a giorni 8 (otto), risultando comunque garantito il diritto di difesa”.
Riconvocato quindi il D’Addezio per l’udienza del 16 settembre 2021, riscontrata la tempestività della notifica allo stesso dell’avviso di fissazione dell’udienza, anche questi non depositava memoria difensiva.
Il dibattimento
All’udienza del 16 settembre 2021, svoltasi anch’essa in videoconferenza, comparivano: per la Procura Federale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Enrico Liberati; nessuno per i deferiti.
II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, riscontrata la tempestiva notifica degli avvisi di fissazione dell’udienza di discussione, dava la parola alla Procura Federale la quale, richiamato l’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle sanzioni di seguito riportate:
- Fabio Di Addezio mesi 4 (quattro) di inibizione;
- Giordano Mariani mesi 3 (tre) di inibizione;
- Luciano Bartolini mesi 6 (sei) di inibizione;
- SSD A RL Real Giulianova ammenda di euro 1.200,00 (milleduecento/00); - ASD Piccoli Giallorossi ammenda di euro 300,00 (trecento/00).
Il Presidente, terminata la discussione, dichiarava chiusa l’udienza.
La decisione
Ritiene il Collegio che la condotta ascritta al Sig. Fabio Di Addezio debba ritenersi provata con assoluta certezza in virtù di quanto originariamente allegato alla denuncia da cui trae origine il procedimento e dalle risultanze della successiva istruttoria espletata dalla Procura Federale. In particolare vi è agli atti documentazione fotografica che ritrae il Sig. Di Addezio nella posa di lanciare palloni ai portieri del Real Giulianova durante gli allenamenti e in alcuni prepartita. La circostanza che ciò sia avvenuto nel periodo che intercorre fra l’ottobre 2020 e fine febbraio 2021 risulta peraltro ammessa dal Sig. Di Addezio stesso nella sua audizione del 9 aprile 2021 e confermato da tutti i testimoni auditi dalla Procura Federale. Che poi questi fosse tesserato quale “dirigente accompagnatore” per l’ASD Piccoli Giallorossi dall’1 luglio 2020 al 25 gennaio 2021 risulta documentalmente provato dal foglio censimento della Società, in atti, e che non possedesse nessuna qualifica nell’ambito del Settore Tecnico della FIGC risulta dalla certificazione rilasciata dalla LND con nota del 17 marzo 2021, anch’essa in atti.
Anche i comportamenti, commissivi e omissivi, ascritti al Sig. Luciano Bartolini, Presidente, all’epoca dei fatti, del Real Giulianova, risultano, ad avviso del Collegio, pacificamente accertati in considerazione di quanto risulta in ordine alla posizione del Sig. Saverio Croci, che, pur avendo l’abilitazione del Settore Tecnico, ha allenato i portieri del Real Giulianova dalla metà del mese di agosto 2020 alla metà del mese di ottobre dello stesso anno senza essere tesserato per la ridetta Società (vedasi, in tal senso, la deposizione dello stesso Croci del 2 aprile 2021) e di quanto evidenziato in ordine a quella del Sig. Di Addezio, tesserato per altra Società e privo del tesseramento del Settore Tecnico. L’art. 21, comma 3, delle NOIF recita testualmente: “I dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore in altra società associata nella stessa Lega o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico”. L’art. 39, lett. Hb, del Regolamento del Settore Tecnico aggiunge: “Hb) La preparazione dei portieri delle Squadre di Serie D deve essere affidata ad un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26 e 27”. Inoltre il Sig. Luciano Bartolini ha violato la disposizione dell’art. 22, comma 1, del CGS in quanto, convocato per ben tre volte dalla Procura Federale per essere audito, non si è presentato senza addurre giustificazione alcuna.
Quest’ultima violazione viene contestata, a ragione, anche al Sig. Giordano Mariani, Segretario, all’epoca dei fatti, del Real Giulianova anch’esso convocato per due volte dalla Procura Federale per essere audito e non presentatosi senza addurre giustificazione alcuna.
Dai comportamenti (rectius: violazioni) posti in essere dal Sig. Luciano Bartolini, Presidente e legale rappresentante del Real Giulianova, e dal Sig. Giordano Mariani, Segretario della medesima Società, discende la responsabilità diretta e quella oggettiva, ex art. 6, commi 1 e 2, del CGS, del Real Giulianova alla quale si ritiene congruo irrogare la sanzione dell’ammenda nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) alla luce delle condotte reiterate poste in essere dai suoi tesserati.
Ritiene, poi, il Collegio, con riferimento alla posizione dell’ASD Piccoli Giallorossi, in conformità alla più recente giurisprudenza endofederale formatasi sul punto, che non sussistano, nel caso in esame, quegli elementi, anche minimi, di riconducibilità oggettiva nella sfera dell’ente necessari per giungere ad una affermazione di responsabilità seppure obiettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS. I riscontri probatori in atti consentono di affermare con certezza che il Sig. Di Addezio ha agito in maniera del tutto autonoma e con iniziativa personale, che la società non ha mai avuto conoscenza delle condotte illecite poste in essere dal proprio tesserato che, pertanto, il Di Addezio non ha agito nell’interesse della società e che la stessa non solo non ha tratto alcun vantaggio dalla condotta medesima ma, al contrario, ne è stata danneggiata. A parte la scriminante, attenuante, introdotta all’art. 7 del riformato Codice di Giustizia Sportiva al chiaro fine di mitigare gli effetti distorsivi di una applicazione rigida ed acritica delle disposizioni in tema di responsabilità oggettiva dell’ente, attraverso l’introduzione di quel giudizio strettamente normativo sulla idoneità astratta e concreta del modello organizzativo adottato (Cass. pen. sez. V, 18/12/2013, n. 4677), appare altresì necessario escludere l’operatività dell’art. 6, comma 2, del CGS in assenza di qualsivoglia profilo di riconducibilità dei fatti oggetto di deferimento alla società medesima. Tanto, come detto, nel solco di quell’orientamento sostanzialmente nomofilattico della Giustizia sportiva, secondo il quale “il principio della responsabilità oggettiva necessita di temperamenti, sia pure rigorosamente interpretati, avuto riguardo ad un esame non formalistico ma sostanziale dell’effettivo legame tra il fatto avvenuto e le specifiche responsabilità della società” (C.U. n. 21/CFA del 19 gennaio 2015; C.U. n. 14/CFA del 25 ottobre 2019).
D’altra parte la Procura Federale stessa, nell’atto di deferimento, in merito alla posizione dell’ASD Piccoli Giallorossi, così si espressa: “per quanto, infine, alla ASD Piccoli Giallorossi, gli elementi di prova raccolta non permettono di dimostrare che i suoi
tesserati siano stati conniventi con il dirigente, favorendo scientemente o, comunque, tollerando che questi operasse anche per altri, pertanto, tale società dovrà essere chiamata a rispondere solo a titolo di responsabilità oggettiva …”. Ritiene, dunque, il Collegio che l’ASD Piccoli Giallorossi vada prosciolta da ogni addebito.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Fabio Di Addezio, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per il sig. Giordano Mariani, mesi 3 (tre) di inibizione;
- per il sig. Luciano Bartolini, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la società SSD A RL Real Giulianova, euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda. Proscioglie la società ASD Piccoli Giallorossi da ogni addebito.
Così deciso nella Camera di consiglio del 16 settembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giammaria Camici Carlo Sica
Depositato in data 20 settembre 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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