C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 22/01/2020 – Delibera – Preannuncio Reclamo A.S.D. Altivolese Maser Avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 53 del 9/1/2020 – Squalifica fino al 3/2/2020 Allenatore Bittante Matteo – Campionato di 1^ Categoria

Preannuncio Reclamo A.S.D. Altivolese Maser Avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 53 del 9/1/2020 – Squalifica fino al 3/2/2020 Allenatore Bittante Matteo - Campionato di 1^ Categoria

La Società A.S.D. Altivolese ha presentato un preannuncio di reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel Comunicato n. 53 del 6/1/2020 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica fino al 3/2/2020 a carico dell’allenatore Bittante Matteo.

La Corte dichiara inammissibile per vizio di forma il predetto preannuncio direclamo avverso la delibera indicata in oggetto, in quanto lo stesso si basa su un provvedimento dichiarato inoppugnabile in base all’art. 137, comnma 3, lettera d) del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, che considera ammissibili soltanto ricorsi riguardanti le squalifiche di allenatori superiori ad un mese. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall’A.S.D. Altivolese Maser; - di introitare la tassa reclamo versata.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it