C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 05/02/2020 – Delibera – Reclamo A.S.D. Calcio Veggiano S.C. Avverso decisioni Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 33 del 29/1/2020 – Squalifica fino all’8/4/2020 giocatore De Michiel Andrea, ammenda di € 50,00 alla Società – Campionato Allievi Provinciale

Reclamo A.S.D. Calcio Veggiano S.C. Avverso decisioni Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 33 del 29/1/2020 – Squalifica fino all’8/4/2020 giocatore De Michiel Andrea, ammenda di € 50,00 alla Società – Campionato Allievi Provinciale

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, dichiara inammissibile il reclamo proposto dall’A.S.D. Calcio Veggiano S.C. per non aver rispettato le disposizioni previste dall’art. 76, del nuovo Codice di Giustizia Sportiva in materia di reclami di secondo grado : 1. il reclamo non è stato preannunciato “entro due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”( vedi art. 76, comma 2 C.G.S.); 2. l reclamo non è stato sottoscritto dal legale rappresentante della Società ricorrente; 3. non è stato versato, né richiesto l’addebito, della tassa reclamo (v. art. 48, comma 2 del C.G.S.) P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall’A.S.D. Calcio Veggiano S.C. - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

 

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