C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 12/02/2020 – Delibera – Reclamo U.S.D. Castion BL Avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 52 del 3/1/2020 – Dichiarazione di irricevibilità reclamo avverso la regolarità della gara Castion-BL-Union QDP del 10/12/2019- Campionato Regionale Juniores

Reclamo U.S.D. Castion BL Avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 52 del 3/1/2020 – Dichiarazione di irricevibilità reclamo avverso la regolarità della gara Castion-BL-Union QDP del 10/12/2019- Campionato Regionale Juniores

La Società U.S.D. Castion ha presentato un reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel Comunicato n. 52 del 3/1/2020 con la quale ha dichiarato l’irricevibilità del reclamo presentato in prima istanza e relativo alla regolarità della gara indicata in oggetto, in quanto “i motivi del reclamo sono stati trasmessi alla Segreteria del G.S. e alla controparte, ma anche, per conoscenza al Comitato Regionale Veneto, in violazione delle prescrizioni impartite dal C.R.V. con C.U. n. 33 de,l 23/10/2019, dettate a garanzia dell’indipendenza del G.S.” La Corte preso in esame il reclamo presentato dalla Società U.S.D. Castion BL esaminata la documentazione ufficiale in atti; visto quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto del 23/10/2019 n. 33 nel quale veniva riportata la procedura per l’inoltro dei reclami da presentare sia in primo che in secondo grado, precisando che gli stessi dovevano essere indirizzati esclusivamente alla Casella di Posta Elettronica della Giustizia Sportiva sia per l’utilizzo della posta MAIL che di quella di posta certificata PEC e comunque non potevano essere indirizzati anche ad altri Organismi federali; considerato che nel predetto Comunicato, tuttavia, non venivano esplicitamente indicate le conseguenze della violazione delle predette prescrizioni; rilevato che, soltanto nei Comunicati Ufficiali del C.R. Veneto n. 59 del 31/1/2020 e n. 60 del 5/2/2020 veniva precisato che il mancato rispetto delle predette disposizioni “e quindi l’invio della documentazione soltanto o anche ad altri indirizzi non permette di prendere in considerazione i preannunci e/o i reclami” e che tale disposizione decorre a far data dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 59 del 31/1/2020; considerato, che, pur essendo la ratio del provvedimento del Giudice Sportivo pienamente condivisibile, sia necessario tutelare l’affidamento riposto dalla società reclamante Castion nella ammissibilità del reclamo presentato in data antecedente al C.U. n. 59; ritenuta pertanto insussistente l’inammissibilità dichiarata dal Giudice Sportivo Territoriale; visto l’art. 78, comma 2 del nuovo C.G.S. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere il reclamo proposto dall’U.S.D. Castion BL; - di annullare la decisione impugnata rinviando per l’esame del merito la documentazione al Giudice Sportivo Territoriale; - essendo il reclamo accolto, la tassa reclamo non è dovuta.

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