C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 19/02/2020 – Delibera – Reclamo ASD Monticano C5 Avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 53 del 29/1/2020 della Divisione di Calcio a Cinque – Squalifica per sette giornate giocatore Sforzo Salvatore; inibizione fino al 9/3/2020 dirigente Baldo Stefano – Campionato di Serie C 2

 

Reclamo ASD Monticano C5 Avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 53 del 29/1/2020 della Divisione di Calcio a Cinque – Squalifica per sette giornate giocatore Sforzo Salvatore; inibizione fino al 9/3/2020 dirigente Baldo Stefano - Campionato di Serie C 2

La Società A.S.D. Monticano C5 ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel Comunicato n. 53 del 9/1/2020 della Sezione Calcio a Cinque, con la quale ha assunto le seguenti sanzioni disciplinari : -squalifica per sette giornate a carico del giocatore Sforzo Salvatore : “espulso dal terreno di gioco per doppia ammonizione protestava platealmente con l'Arbitro dirigendosi di corsa verso di lui e giunto faccia a faccia col dito medio lo toccava ripetutamente sul volto e sul corpo senza procurargli dolore e si rifiutava di uscire. Allontanato a fatica dai compagni rientrava successivamente per altre due volte sul terreno di gioco costringendo il direttore di gara ad interrompere la gara per circa un minuto. Continuava con le offese fino ad essere allontanato definitivamente dal campo”. -inibizione fino al 9/3/2020 a carico del dirigente Baldo Stefano : “Al momento della consegna dei documenti nello spogliatoi dell'Arbitro, veniva dallo stesso invitato al controllo dell'esattezza dei tesserati sanzionati, strappava gli stessi dalle mani del direttore di gara con tale vigoria da procurargli lieve dolore. In seguito il Direttore di gara lo invitava ad accompagnarlo al parcheggio temendo per la sua incolumità, vista l'atmosfera che si era creata. Il dirigente sig. Baldo iniziava a questo punto una pantomima con l'Arbitro schernendolo e irridendolo più volte ritardando la consegna delle chiavi”. La Corte visto il reclamo proposto dall’ASD Monticano C5 presa in esame, altresì, la documentazione ufficiale in atti; ritenuto più congruo in base alle risultanze emerse dal rapporto arbitrale ridurre la sanzione applicata in prime cure rideterminandola nella misura di cinque giornate di gara; valutata la sanzione inflitta al dirigente Baldo Stefano e rilevato che la stessa appare equa rispetto al comportamento da lui tenuto P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il reclamo proposto dall’ASD Monticano C5; - di ridurre a cinque giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Sforzo Salvatore; - di confermare la sanzione della inibizione fino al 9/3/2020 a carico del dirigente Baldo Stefano; - essendo il reclamo parzialmente accolto non è dovuta la tassa reclamo.

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