C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 05/03/2020 – Delibera – Reclamo F.C. Union Pro 1928 Avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 44 del 19/2/2020 – Ammenda di € 50,00 alla Società; Squalifica allenatore Forabotte Fabrizio fino all’8/4/2020 – Campionato Giovanissimi Provinciale

Reclamo F.C. Union Pro 1928 Avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 44 del 19/2/2020 – Ammenda di € 50,00 alla Società; Squalifica allenatore Forabotte Fabrizio fino all’8/4/2020 - Campionato Giovanissimi Provinciale

La Società F.C. Union Pro ha presentato reclamo avverso le delibere del Giudice della Delegazione Provinciale di Teviso pubblicate nel Comunicato n. 44 del 19/2/2020, con le quali ha assunto le seguenti sanzioni : - Ammenda di € 50,00 alla Società : “perché un proprio tesserato, già squalificato, dall’esterno del recinto di gioco risultava e denigrava l’arbitro (art. 6, comma 2 CGS)”; - squalifica fino al l’8/4/2020 a carico dell’allenatore Forabotte Fabrizio : “perché per tutta la gara, già sanzionato fino al 10.3.2020 (vedi C.U. n. 42 del 12.2.2020, dall’esterno del recinto di gioco insultava l’arbitro con espressioni irriguardose e denigratorie e lo accusava di parzialità”. La Corte visto il reclamo proposto dalla F.C. Union Pro 1928; presa in esame, altresì, la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante legale della Società reclamante. Assistito dall’Avv. Simona Bassi del Foro di Treviso; sentito, per le vie brevi, l’arbitro il quale ha integralmente confermato il contenuto del rapporto; ritenuto non essere emersi elementi nuovi atti a modificare le sanzioni impugnate che appaiono congrue rispetto ai fatti acclarati P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il reclamo proposto dalla F.C. Union Pro; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 50,00 a carico della Società Union Pro; - di confermare la sanzione della squalifica fino all’8/4/2020 a carico dell’allenatore Forabotte Fabrizio , - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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