C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 25/09/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1030 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1030 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. SPOLAORE Ferdinando Presidente A.C.D. Oriago del Sig. PRENDIN Emanuel Dirigente accompagnatore A.C.D. Oriago della Società A.C.D. Oriago La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 10/7/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. SPOLAORE Ferdinando – Presidente A.C.D. Oriago “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis. Comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (principi di lealtà. correttezza e probità) in relazione al Comunicato n. 1 del Settore Giovanile Scolastico Nazionale, pubblicato il 2/7/2018, per aver impiegato il giocatore ORLER Francesco, tesserato per la categoria Esordienti con la Società Oriago, in una gara valevole per il Campionato Giovanissimi Provinciale di Venezia, sebbene lo stesso non avesse ancora compiuto l’età minima consentita per detta categoria, ossia non aveva ancora compiuto il 12° anno di età”. Ciò in violazione dell’art. 23 del Regolamento del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica (appartengono alla Categoria Giovanissimi i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 14°), nonché del paragrafo 2.1 lettera a. “Norme regolamentari dell’attività di base-limiti di età per la partecipazione dei calciatori all’attività di base –categoria Esordienti del Comunicato n. 1 del 2/7/2018 del S.G.S. della FIGC. Detta normativa prevede che, per la stagione 2018/19, possono partecipare al Campionato Giovanissimi coloro che abbiano compiuto il 12° anno di età nel corso dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva,dopo il compimento del 12° anno di età. Pertanto l’impiego per la stagione sportiva 2018/19 era consentita solo ai giovani calciatori nati negli anni 2004, 2005 e 2006 per quest’ultimi soltanto dopo il compimento del 12° anno di età); conseguentemente, viene tassativamente esclusa la fascia di età nei nati nel 2007, segnatamente al n. 2.1. il Sig. PRENDIN Emanuel – Dirigente accompagnatore A.C.D. Oriago “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 CGS., vigente all’epoca dei fatti (principi di lealtà. correttezza e probità),anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara) per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione di una gara valevole per il Campionato Giovanissimi Provinciale di Venezia, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non aveva ancora compiuto il 12° anno di età il calciatore ORLER Francesco, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare posizione del giocatore medesimo consegnata al direttore di gara consentendo così che lo stesso partecipando alla predetta gara sebbene non ne avesse titolo. Ciò in violazione dell’art. 23 del Regolamento del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica (appartengono alla Categoria Giovanissimi i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 14°, nonché del paragrafo 2.1 lettera a. “Norme regolamentari dell’attività di base-limiti di età per la partecipazione dei calciatori all’attività di base –categoria Esordienti del Comunicato n. 1 del 2/7/2018 del S.G.S. della FIGC. Detta normativa prevede che, per la stagione 2018/19, possono partecipare al Campionato Giovanissimi coloro che abbiano compiuto il 12° anno di età nel corso dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva,dopo il compimento del 12° anno di età. Pertanto l’impiego per la stagione sportiva 2018/19 era consentita solo ai giovani calciatori nati negli anni 2004, 2005 e 2006 per quest’ultimi soltanto dopo il compimento del 12° anno di età); conseguentemente, viene tassativamente esclusa la fascia di età nei nati nel 2007, segnatamente al n. 2.1. La Società A.C.D. Oriago “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, dell’operato del proprio Presidente e del Dirigente accompagnatore ufficiale”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 24/9/2019. AI dibattimento del 24/9/2019 risultano presenti : il Sig. SPOLAORE Ferdinando Presidente A.C.D. Oriago il Sig. PRENDIN Emanuele Dirigente accompagnatore A.C.D. Oriago la Società A.C.D. Oriago tutti rappresentati dal Sig. Trevisan Luiz Carlos come da delega depositata in atti. il Dott. Salvatore SCIUTO ha rappresentato la Procura Federale della F.I.G.C. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti rappresentate se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. previgente. Le parti deferite e il Rappresentante della Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23, comma 1 del C.G.S. previgente e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. SPOLAORE Ferdinando Presidente A.C.D. Oriago : Inibizione di gg.20 in luogo di gg. 30; a carico del Sig. PRENDIN Emanuel Dirigente accompagnatore ACD Oriago all’epoca dei fatti : inibizione di gg. 14, in luogo di gg. 21, a decorrere dal suo futuro valido tesseramento presso società federate della FIGC; a carico della Società A.C.D. Oriago : a) Penalizzazione di n. 1 punto in classifica del Campionato Giovanissimi Provinciale della stagione sportiva 2019/2020; b) Ammenda di € 100,00.- in luogo di € 150,00.- Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S. previgente, l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. : Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S. previgente, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S. previgente, preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.