C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 25/09/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 932 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 932 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. RIZZETTO Maurizio Presidente USD Riva Malcontenta del Sig. BANOVI DZELJADIN Dirigente accompagnatore U.S.D. Riva Malcontenta della Società U.S.D. Riva Malcontenta La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 25/6/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. RIZZETTO Maurizio – Presidente U.S.D. Riva Malcontenta “A) per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis. comma 1 del C.G.S.,previgente all’epoca dei fatti (principi di lealtà. correttezza e probità) in relazione al C.U. n.1 del S.G.S. Nazionale, pubblicato il 1° luglio 2018, lett. 2.1° per aver impiegato il calciatore GAZZATO Riccardo, tesserato per la categoria Esordienti con la Società Riva Malcontenta, in n. 6 gare valevoli per il Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale di Venezia, sebbene lo stesso non aveva ancora compiuto l’età minima consentita per detta categoria, ossia non aveva ancora compiuto il 12° anno di età; Ciò in violazione dell’art. 23 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (appartengono alla categoria “Giovanissimi” i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo) nonché del paragrafo 2.1.a. “Norme regolamentari dell’attività di base – limiti di età per la partecipazione dei calciatori all’attività di base-categoria Esordienti del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2018 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.; Detta normativa prevede che, per la stagione sportiva 2018/19, possono partecipare al Campionato Giovanissimi coloro che abbiano compiuto il 12° anno di età nel corso dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, dopo il compimento del 12° anno di età; Pertanto, l’impiego per tale stagione sportiva era consentita solo ai giovani calciatori nati negli anni 2004, 2005 e 2006 (per questi ultimi soltanto dopo il compimento dl 12° anno di età;
B) della violazione di cui all’art. 43, commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per non aver fatto sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva il calciatore GAZZATO Riccardo relativamente alle predette n. 6 gare del Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale di Venezia della stagione sportiva 2018/2019. il Sig. BANOVI DZELJADIN – Dirigente accompagnatore U.S.D. Riva Malcontenta “A) per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 CGS. vigente all’epoca dei fatti (principi di lealtà. correttezza e probità), anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara) per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione di n. 6 gare del Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale di Venezia 2018/2019 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non aveva ancora compiuto il 12° anno di età, il calciatore GAZZATO Riccardo, sottoscrivendo le relative 6 distinte con attestazione di regolare posizione del calciatore stesso consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle predette 6 gare sebbene non ne avesse titolo; Ciò in violazione dell’art. 23 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (appartengono alla categoria “Giovanissimi” i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo) nonché del paragrafo 2.1.a. “Norme regolamentari dell’attività di base – limiti di età per la partecipazione dei calciatori all’attività di base-categoria Esordienti del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2018 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.; Detta normativa prevede che, per la stagione sportiva 2018/19, possono partecipare al Campionato Giovanissimi coloro che abbiano compiuto il 12° anno di età nel corso dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, dopo il compimento del 12° anno di età; Pertanto, l’impiego per tale stagione sportiva era consentita solo ai giovani calciatori nati negli anni 2004, 2005 e 2006 (per quest’ultimi soltanto dopo il compimento del 12° anno di età); B) della violazione di cui all’art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) e art. 61,commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara) per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle predette 6 gare, in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore GAZZATO Riccardo, sottoscrivendo le relative 6 distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore consegnate al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle 6 gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. La Società U.S.D. Riva Malcontenta “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, dell’operato del proprio Presidente e del Dirigente accompagnatore ufficiale innanzi citati”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 24/9/2019. AI dibattimento del 24/9/2019 risultano presenti : il Sig. BANOVI DZELJADIN Dirigente accompagnatore U.S.D. Riva Malcontenta il Sig. RIZZETTO Maurizio Presidente USD Riva Malcontenta la Società U.S.D. Riva Malcontenta sono stati rappresentati dalla Sig.ra BAREATO Raffaella come da delega depositata in atti. il Dott. Salvatore SCIUTO ha rappresentato la Procura Federale della F.I.G.C. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti rappresentate se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23,comma 1 del C.G.S. previgente. Le parti deferite e il Rappresentante della Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23,comma 1 del CGS previgente, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura :
a carico del Sig. RIZZETTO Maurizio Presidente USD Riva Malcontente:inibizione di gg.27 in luogo di gg. 40 a carico del Sig. BANOVI DZELJADIN Dirigente accompagnatore U.S.D. Riva Malcontenta :inibizione di gg.20 in luogo di gg. 30 a carico della Società U.S.D. Riva Malcontenta : a) Penalizzazione di due (2) punti da applicarsi alla classifica del Campionato Giovanissimi Provinciale 2019/20; b) Ammenda di € 140,00.- in luogo di € 210.00.- Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S. previgente, l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. : Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S. previgente, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S. previgente, preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.