C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 13/11/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1208 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1208 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 11/10/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : del Sig. FORIN Fabio Presidente già tesserato ASD Galaxy all’epoca dei fatti del Sig. ABU Marvelous, Giocatore già tesserato ASD Galaxy del Sig. ALDOVALLI Antonio Dirigente accompagnatore già tesserato ASD Galaxy all’epoca dei fatti del Sig. SCANDELETTI Nicolò Dirigente accompagnatore già tesserato ASD Galaxy all’epoca dei fatti del Sig. BASOLI Marcello Dirigente accompagnatore già tesserato ASD Galaxy all’epoca dei fatti della Società A.S.D. REAL TREMIGNON (per effetto di fusione) il Sig. FORIN Fabio, già tesserato in qualità di Presidente ASD Galaxy all’epoca dei fatti (ora divenuta Real Tremignon) “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis,comma 1 eel C.G.S. previgente oggi trasfuso nell’art. 4. Comma 1 del C:G:S: in vigore e art. 10,comma 2 del CGS, oggi trasfuso nell’art. 32,comma 2 del CGS in vigore, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, anche in relazione agli artt. 7,comma 1 dello Statuto Federale (svolgimento dell’attività societaria avvalendosi di calciatori tesserati dalla F.I.G.C.); art. 39 delle NOIF (il tesseramento dei calciatori) e art. 43, commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore ABU Marvelous, relativamente a n. 10 gare del Campionato Provinciale Juniores di Padova della stagione 2018/19 e di dotarlo di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non averlo fatto sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva relativamente alle predette gare, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso delle gare stesse”; il Sig. ABU Marvelous - Già tesserato ASD Galaxy (ora divenuta Real Tremignon) ora svincolato “all’epoca dei fatti non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1bis, comma 5 del CGS vigente all’epoca dei fatti (ora trasfuso nell’art. 2, comma 1 del CGS in vigore), per la violazione di cui all’art. 1bis,comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 4,comma 1 del CGS in vigore) e art. 10,comma 2 del CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 32, comma 2 del CGS in vigore), per esser venuto meno ai principi di lealtà, corretteaa e probità anche in relazione all’art. 43,comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver egli disputato n. 10 gare del Campionato Juniores Provinciale di Padova nella stagione sportiva 2018/19, nelle fila della Società Galaxy senza averne titolo perché non tesserato con detta Società e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva” il Sig. ALDOVALLI Antonio, già tesserato come Dirigente Accompagnatore della Società ASD Galaxy “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1 del CGS in vigore) anche in relazione agli art. 43,comma 1 delle NOIF (tutela medicosportiva), art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara), per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione di n. 6 gare del Campionato Juniores Provinciale di Padova della stagione sportiva 2018/19, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore ABU Marvelous, sottoscrivendo le relative distinte con
attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle 6 gare predette senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva”; il Sig. SCANDALETTI Nicolò, già tesserato come Dirigente Accompagnatore della Società ASD Galaxy “per rispondere ella violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1 del CGS in vigore) anche in relazione agli art. 43,comma 1 delle NOIF (tutela medicosportiva), art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara), per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione di n. 3 gare del Campionato Juniores Provinciale di Padova della stagione sportiva 2018/19, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore ABU Marvelous, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle tre gare predette senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva”; Il Sig. BASOLI Marcello, già tesserato come Dirigente Accompagnatore della Società ASD Galaxy “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1 del CGS in vigore) anche in relazione agli art. 43,comma 1 delle NOIF (tutela medicosportiva), art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara), per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione di una gara del Campionato Juniores Provinciale di Padova della stagione sportiva 2018/19, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore ABU Marvelous, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara predetta senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva”; la Società A.S.D. Real Tremignon (così divenuta per fusione tra Società Galaxy e Real Tremignon) ”per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4,commi 1 e 2 del C.G.S. previgente (oggi trasfuso nell’art. 6,commi 1 e 2 del C.G.S. in vigore) dell’operato del proprio Presidente, dei Dirigenti accompagnatori e del Calciatore innanzi citati”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 12/11/2019. AI dibattimento del 12/11/2019 sono risultati presenti : il Sig. FORIN Fabio Presidente già tesserato ASD Galaxy all’epoca dei fatti il Sig. ALDOVALLI Antonio Dirigente accompagnatore già tesserato ASD Galaxy all’epoca dei fatti il Sig. SCANDELETTI Nicolò Dirigente accompagnatore già tesserato ASD Galaxy all’epoca dei fatti sono stati tutti rappresentati dal Sig. Forin Vladimiro Presidente della Società Real Tremignon la Società A.S.D. Real Tremignon rappresentata dal Sig. Forin Vladimiro, Presidente Società Real Tremignon il Sig. BASOLI Marcello Dirigente accompagnatore già tesserato ASD Galaxy all’epoca dei fatti non si è presentato : il Sig. ABU Marvelous, Giocatore già ASD Galaxy, ora non tesserato La Procura della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO. In via preliminare il Tribunale ha disposto la separazione del procedimento nei confronti del calciatore Abu Marvelous. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto ai soggetti deferiti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. previgente. Le parti deferite presenti e il Rappresentante della Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23, comma 1 CGS previgente, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. FORIN Fabio già Presidente ASD Galaxy all’epoca dei fatti : inibizione di 60 gg. in luogo di 90 gg., ora non tesserato a carico del Sig. ALDOVALLI Antonio già Dirig. accompagnatore ASD Galaxy all’epoca dei fatti .inibizione di gg. 30 in luogo di gg. 45, ora non tesserato a carico del Sig. SCANDELETTI Nicolò già Dirig. accompagnatore ASD Galaxy all’epoca dei fatti : inibizione di gg. 20 in luogo di gg. 30, ora non tesserato tutti con decorrenza dal futuro valido tesseramento presso società affiliate alla F.I.G.C. a carico del Sig. BASOLI Marcello già Dirigente accompagnatore ASD Galaxy all’epoca dei fatti, ora tesserato Vigonovo Tombelle 07 : inibizione per gg. 14 in luogo di 21 gg. a carico della Società A.S.D. Real Tremignon (divenuta così per effetto di fusione) : a) n.2 punti di penalizzazione da applicare alla classifica del Campionato Juniores Provinciale 2019/20; b) ammenda di € 300,00 in luogo di € 450.- Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S. previgente, l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. – Agenzia di Marghera : Cod. IBAN: IT 28 E 01005 02045 00000000906, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 1 del C.G.S. previgente, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S. previgente, preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne ha dichiarato l’efficacia.
Il Tribunale ha poi disposto la prosecuzione del procedimento nei confronti del calciatore ABU Marvelous, ora non tesserato F.I.G.C., ed ha invitato il Procuratore Federale a formulare le proprie conclusioni, illustrando le motivazioni a supporto. Il Dott. Sciuto della Procura Federale dopo aver illustrato le ragioni del deferimento ha chiesto l’applicazione della seguente sanzione :
a carico del Sig. ABU Marvelous, Giocatore già ASD Galaxy, ora non tesserato : Squalifica per quattro giornate di gara da scontarsi nel campionato di competenza a decorrere dal suo valido tesseramento FIGC. Il Tribunale Federale Territoriale Per quanto riguarda la posizione del giocatore ABU Marvelous, Visti gli atti di accusa, sentito il Rappresentante della Procura Federale, ritenuta, dall’evidenza in atti la sussistenza della violazione ascritta, valutata la sanzione proposta dalla Procura della F.I.G.C. e ritenuta congrua la stessa dispone l’adozione del seguente provvedimento disciplinare nei confronti del soggetto deferito : a carico del Sig. ABU Marvelous, Giocatore già ASD Galaxy, ora non tesserato : Squalifica per quattro giornate di gara da scontarsi nel campionato di competenza a decorrere dal suo valido tesseramento presso Società affiliate alla FIGC.