C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 05/03/2020 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 386 – Stagione 2019/20 Nei confronti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 386 - Stagione 2019/20 Nei confronti : di ZANINI Gianluca Giocatore già Real Stroppari, ora tesserato SSDARL Città di Bassano La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 14/1/2020 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Giocatore ZANINI Gianluca già Real Stroppari, ora tesserato SSDARL Città di Bassano ““per rispondere della violazione di cui all’art. 4 del C.G.S. della F.I.G.C. (obbligatorietà delle disposizioni generali – principi di lealtà, correttezza e probità) e art. 32, comma 2 del C.G.S. FIGC (doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), in relazione con l’art. 40, comma 4 delle NOIF (limitazioni del tesseramento calciatori) per aver richiesto un nuovo tesseramento, pur sapendo di essere già tesserato per altra società sportiva nella medesima stagione sportiva. Si rileva che due richieste di “aggiornamento di posizione di tesseramento” sono state sottoscritte anche dai due esercenti la responsabilità genitoriale”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 3/3/2020. Al dibattimento del 3/3/2020 sono risultati presenti : ZANINI Gianluca Giocatore già Real Stroppari, ora tesserato Ssdarl Città di Bassano, assistito dal padre Oscar Zanini il Dott. Salvatore SCIUTO che ha rappresentato la Procura Federale della F.I.G.C. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto al soggetto deferito presente se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 127 del nuovo C.G.S. La parte deferita e il Rappresentante della Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 127, comma 1 del nuovo CGS, e hanno concordato la sanzione disciplinare nella seguente misura : a carico del calciatore ZANINI Gianluca già Real Stroppari, ora tesserato SSDARL Città di Bassano : squalifica per due giornate in luogo della squalifica base di tre giornate. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 127, comma 1 del nuovo C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 127 C.G.S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.