C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 78 del 30/06/2020 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 128 – St. 19/20 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 128 – St. 19/20 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. Davide COLTRI tesserato in qualità di Presidente dell’A.S.D. Montebaldina Consolini della Società Montebaldina Consolini a seguito di deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 30/1/2020 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il sig. Davide Coltri, tesserato quale legale rappresentante della società ASD Montebaldina Consolini per aver posto in essere condotta lesiva delle norme federali per aver: - adito l'Autorità Giudiziaria Ordinaria in assenza di qualsivoglia autorizzazione in tal senso da parte degli organi federali, come meglio esposto al punto a) che precede, in violazione dell'art. 30 dello Statuto FIGC; - gestito la società della quale era ed è presidente senza il rispetto dei principi di correttezza lealtà e trasparenza, come meglio esposto al punto b) che precede, in violazione dell'art. 4, comma 1 del CGS; - trasmesso alla Procura Federale documentazione artefatta, come meglio esposto al punto c) che precede, in violazione dell'art. 4, comma 1 del CGS, anche in riferimento all'art. 31, comma 1 ,C.G.S. vigente; -concordato (unitamente ai signori Battisti, Polinari, Ruzzenenti, Quintarelli e Gaiardoni) una gestione sportiva ed economica in comune di ben quattro società (Montebaldina Consolini, Cavaion, Bardolino 1946 prima e Baldo Junior Team poi), come meglio esposto al punto d) che precede, in violazione dell'art. 4 CGS e dell'art. 7, comma 9, dello Statuto Figc, con aggravante ex art. 14 comma 1 letto) CGS; la società ASD Montebaldina Consolini ai sensi dell'art. 6 C.G.S. per le condotte in violazione delle norme federali ascritte al proprio legale rappresentante sig. Davide Coltri, come sopra indicate. All’esito dell’udienza odierna, il Tribunale composto da: avv. Diego MANENTE Presidente avv. Stefano CAPO Componente avv. Gianni SOLINAS Componente

con l’assistenza della Segretaria, Maria Luisa Miani ritenuta la sussistenza delle violazioni di cui alle lettere c) ed e) dell’atto di deferimento, ai sensi di cui in motivazione, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del sig. Davide COLTRI inibizione di anni 2 della Società Montebaldina Consolini 3 punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di competenza per la Stagione Sportiva 2020/2021 unitamente a Euro 3.000,00 (tremila/00) di ammenda Il presente dispositivo viene pubblicato sul presente C.U. ai sensi dell’art. 53 comma 4 CGS. La decisione verrà pubblicata nel termine di cui all’art. 82 comma 4 CGS.

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