C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 05/03/2020 – Delibera – gara del 16/ 2/2020 ZEVIO 1925 SCSSD A R.L. – VALDALPONE RONCA
gara del 16/ 2/2020 ZEVIO 1925 SCSSD A R.L. - VALDALPONE RONCA
A scioglimento della riserva assunta con C.U. n. 64 del 19.2.2020, in decisione per il 25.2.2020, assunto il provvedimento in data odierna per il rinvio disposto dalle autorità in emergenza Corona Virus (senza pregiudizio per le difese delle parti, non essendo nel frattempo intervenute attività istruttorie ulteriori). La società Valdalpone Roncà ha proposto rituale reclamo con riferimento alla decisione dell'A. di sospendere la gara, disputata il 16.2.2020 contro la società Zevio, sospesa al 44º del Iº tempo dal DdG come conseguenza dell'aggressione patita da parte del giocatore della reclamata, Gambin Anthony, destinatario di provvedimento d'espulsione. Si tratta di reclamo improprio, perché diretto non ad attingere il provvedimento arbitrale di sospensione, ma a sollecitare un provvedimento giudiziale a sé favorevole in forza di ricostruzione del fatto, che non trova oggettività nel referto. La reclamata ha svolto controdeduzioni, anch'essa, richiamando una diversa versione del fatto, sollecitando un provvedimento di segno opposto. La reclamante si oppone alla produzione della memoria avversa, rilevando come la trasmissione di essa sia avvenuta ad opera di un soggetto, Otto Rigoli, diverso dal difensore incaricato, avv. Agostino Rigoli. dal quale, per altro, la memoria difensiva é stata sottoscritta. L'eccezione é priva di fondamento. L'obbligo di comunicare gli atti a mezzo pec é previsto, per le società dilettantistiche, soltanto dal 1º luglio 2020. Fino a tale data sono ammessi tutti i mezzi di comunicazione, compresa la mail. Che, poi, la trasmissione sia curata da un soggetto diverso dal difensore nominato non rileva se l'atto ha raggiunto lo scopo - come evidenziato dalla replica prodotta dalla reclamante - e l'atto sia sottoscritto dal difensore designato. Fatte queste premesse per mera completezza, va rilevato che il c.d. reclamo di Valdalpone Roncà tale non é sostanzialmente, perché non attinge il provvedimento arbitrale, tendendo invece a sollecitare un favorevole provvedimento giudiziale, come tale inammissibile, anche perché non attinge nella sostanza il provvedimento stesso. E' pacifico che la sospensione della gara sia stata presa dall'A. solo a seguito del comportamento aggressivo, assunto dal giocatore Gambin a seguito del provvedimento di espulsione, essendo irrilevanti i precedenti fattuali, che non hanno coinvolto il DdG. Per la valutazione di essi si provvederà in altra sede. Deve, per altro, rilevarsi che il provvedimento di sospensione, giustificato dall'A. per non sentirsi nelle condizioni psicofisiche di continuare nella direzione, non trova riscontro nelle circostanze di fatto dallo stesso descritte, dalle quali emerge un clima privo di contenuti intimidatori, quanto, piuttosto, collaborativo da parte di tutte le componenti delle società in campo. Lo stesso giocatore Gambin Anthony, autore della percossa, pur proseguendo nelle proteste, non utilizzava più espressioni offensive. Dal che si ritiene che il provvedimento di sospensione sia stato assunto precipitosamente senza effettiva giustificazione. Da queste considerazioni si ricava la persuasione che infliggere alla società Valdalpone Roncà la sanzione della perdita della gara non trovi giustificazione nella concretezza della situazione rappresentata dall'A. P.Q.M. il GS delibera di: -dichiarare inammissibile il reclamo con definitiva acquisizione della tassa; -sanzionare la società Valdalpone Roncà dell'ammenda di euro 100,00; -disporre la prosecuzione della partita sospesa, che dovrà riprendere dal momento e dalla situazione di gioco in essere al momento della sospensione, mandando al CRV per quanto di competenza. Per le altre circostanze, dedotte dalle parti nelle rispettive difese e non emergenti dal referto, dispone la rimessione degli atti in copia al Procuratore Federale per quanto di competenza.