C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 23/09/2020 – Delibera – N. 1/2020-2021 proposto dalla Società A.S.D. Liventina

N. 1/2020-2021 proposto dalla Società A.S.D. Liventina

Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 23 del 16/9/2020 – gara di Coppa Italia Dilettanti riguardo i seguenti provvedimenti: - Perdita della gara Sandonà 1922 – Liventina del 13/9/2020 con risultato Sandonà 1922 – Liventina 3-0; - Ammenda di Euro 50,00 alla Società Liventina; - Inibizione del dirigente accompagnatore Marangoni Claudio fino al 28/9/2020. Il Giudice Sportivo ha determinato i provvedimenti di cui sopra per i seguenti motivi: “Dal referto arbitrale si rileva che la Società ASD Liventina al minuto 32° del 2° tempo sostituiva il giocatore n.11 Costa Francesco (28/10/01) con il giocatore n.17 Dordit Andrea (05/12/98), contravvenendo così alle disposizioni sull'impiego dei giocatori cosiddetti fuori quota.” La Corte, considerato che il C.U. 84/A, allegato al C.U. 20 del 7/9/2020 del CR Veneto prevede, relativamente ai termini di presentazione del preavviso e del reclamo avverso le decisioni del G.S. che, “per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale: il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione.”; rilevato che il preavviso di reclamo proposto dalla Società Liventina è stato effettuato il giorno 17 settembre u.s., mentre il provvedimento del G.S. è stato pubblicato il giorno precedente; P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera di non prendere in esame il reclamo in epigrafe in quanto inammissibile per tardività. Si dispone l’addebito della tassa reclamo dovuta.

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