C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 14/10/2020 – Delibera – Reclamo n. 7 CSAT 2020/2021 della Società A.S.D. Riva Malcontenta (matr. 913991).
Reclamo n. 7 CSAT 2020/2021 della Società A.S.D. Riva Malcontenta (matr. 913991).
Propone reclamo innanzi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale la Società A.S.D. Riva Malcontenta avverso delibera del Giudice Sportivo Provinciale di cui al Comunicato Ufficiale n. 20 del 7/10/2020 della Delegazione di Venezia gara di Terza Categoria del 27.9.2020 riguardo i seguenti provvedimenti: - Inammissibilità del reclamo promosso da A.S.D. Riva Malcontenta nei confronti di U.S. Zianigo per insanabile vizio di forma nella comunicazione del preannuncio di reclamo; - Omologazione del risultato ottenuto sul campo (Riva Malcontenta – Zianigo 1 – 2). Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Il ricorso va ritenuto irricevibile. La società ricorrente, infatti, non ha provveduto ad inviare sia il preannuncio che il ricorso all’indirizzo di posta elettronica corretto, relativo alla sezione di giustizia sportiva competente (venezia.giustizia@lnd.it) espressamente indicato nei Comunicati Ufficiali della Delegazione di Venezia, inviandoli invero ad un indirizzo differente (ve.calcio@figc.it) non attribuibile alla sezione di giustizia sportiva competente”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, tenuto conto delle particolarità del caso concreto, visto l’art. 78 comma 2 ultima parte, ritenuta insussistente l’inammissibilità pronunciata dal Giudice di primo grado, annulla la predetta decisione e rinvia per l’esame del merito al Giudice di Primo grado. La tassa reclamo non è dovuta.