C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 14/10/2020 – Delibera – Reclamo n. 9 CSAT 2020/2021 della Società A.S.D. Armistizio Esedradonbosco (matr. 945231).
Reclamo n. 9 CSAT 2020/2021 della Società A.S.D. Armistizio Esedradonbosco (matr. 945231).
Propone reclamo innanzi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale la Società A.S.D. Armistizio Esedradonbosco avverso delibera del Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 29 del 7/10/2020 gara di Promozione del 20.9.2020 riguardo i seguenti provvedimenti: - Irricevibilità del reclamo promosso da A.S.D. Armistizio Esedradonbosco; - Omologazione del risultato ottenuto sul campo (Unione Graticolato – Armistizio Esedradonbosco 2 – 0). Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “La Società Armistizio Esedradonbosco non ha tempestivamente comunicato il preannuncio di reclamo né ha versato la relativa tassa o chiesto l’addebito. Neppure agli atti c’è prova dell’avvenuta trasmissione alla reclamata. Sotto il duplice profilo è stata violata la disposizione dell’art. 67 e dell’art. 48 CGS”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta insussistente l’inammissibilità pronunciata dal Giudice di primo grado, pronuncia il seguente DISPOSITIVO La Corte Sportiva d’Appello Territoriale annulla la predetta decisione e rinvia per l’esame del merito al Giudice di Primo grado. La tassa reclamo non è dovuta.