C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 21/10/2020 – Delibera – Reclamo n. 10 CSAT 2020/2021 della Società A.S.D. Pro Sambonifacese 1921 (matr. 915950).
Reclamo n. 10 CSAT 2020/2021 della Società A.S.D. Pro Sambonifacese 1921 (matr. 915950). Propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale la Società A.S.D. Pro Sambonifacese avverso delibera del Giudice Sportivo Regionale di cui al ComunicatoUfficiale n. 29 del 7.10.2020 gara di Prima Categoria del 27.9.2020 riguardo i seguenti provvedimenti: - Non omologazione del risultato conseguito sul campo Albaredocalcio – Pro Sambonifacese 0 – 1; - Sanzione della perdita della gara Albaredocalcio – Pro Sambonifacese 3 - 0; - Ammenda a carico della società Pro Sambonifacese di Euro 50,00; - Sanzione a carico del dirigente Sterchele Antonio (Pro Sambonifacese) con l’inibizione a tutto il 18 ottobre 2020; - Sanzionare i giocatori Ajeti Arion e Kuqi Kadri (Pro Sambonifacese) con una giornata di squalifica ciascuno; - Trasmissione di copia degli atti alla Procura Federale in quanto i giocatori hanno partecipato in posizione irregolare anche alla competizione del 20.9.2020 contro l’A.C. Pozzo. Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “La società Albaredocalcio ha proposto rituale reclamo avverso la regolarità della gara, disputata il 27.9.2020 contro la società Pro Sambonifacese, lamentando l’impiego dei giocatori Ajeti Arion e Kuqi Kadri, squalificati come da C.U. 34 del 26.2.2020, squalifica non scontata avendo partecipato alla precedente competizione del 20.9.2020 contro la società A.C. Pozzo. La reclamante ha fornito prova documentale dell’assunto, producendo la distinta di gara, l’estratto del riepilogo disciplinare e la distinta di gara del 20.9.2020. il ricorso è fondato e comporta le sanzioni previste dall’art. 10 CGS”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, prende atto del rinvio alla data odierna della trattazione del presente reclamo (C.U. 31/753 del 14.10.20). Prende atto inoltre della posizione dell’avv. Mariano Dalla Valle, difensore dell’A.S.D. Pro Sambonifacese, il quale sostiene che il G.S. non avrebbe dovuto accogliere il reclamo proposto dalla Società Albaredocalcio in quanto lo stesso è privo di firma; ovvero, “è costituito e si presenta come una PEC che riporta il contenuto del ricorso e, in calce, la scritta dattilografata (da testiera del computer) che indica il rappresentante della Società reclamante”. La Corte rileva come per il sistema normativo vigente nei rapporti con la P.A., la trasmissione dell’atto da una casella di posta elettronica certificata è requisito utile e sufficiente a garantirne la provenienza dal suo autore, anche in assenza di sottoscrizione (Tar Campania 10.3.2015 e 7.3.2018 e Tar Catanzaro 349/2017) e certamente può attribuirsi valore generale a tale principio anche nei rapporti intercorrenti con le Federazioni sportive e i suoi Organi di giustizia. La Corte inoltre, nel merito, ritiene che le circostanze addotte a difesa del comportamento della società e del dirigente, sig. Sterchele Antonio, non possano essere idonee ad escluderne il comportamento colposo. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera di respingere il reclamo in epigrafe. Dispone l’addebito della relativa tassa.