C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 29/10/2020 – Delibera – Reclamo n. 2 CSAT 2020/2021 della Società U.S.D. Arre Bagnoli Candiana ABC (matr. 949232)

Reclamo n. 2 CSAT 2020/2021 della Società U.S.D. Arre Bagnoli Candiana ABC (matr. 949232)

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, composta da: avv. Diego Manente – Presidente avv. Giampaolo Marcon - Componente avv. Gianni Solinas – Componente (Relatore) nella riunione fissata il giorno 27 ottobre 2020, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Propone reclamo innanzi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale la Società U.S.D. Arre Bagnoli Candiana ABC avverso delibera del Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 del 23.9.2020 gara di Prima Categoria del 20.9.2020 Granzette - Arre Bagnoli Candiana riguardo i seguenti provvedimenti: - Irricevibilità del reclamo avverso la regolarità della gara contro la Società ASD.PM Granzette. Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “La Società Arre Bagnoli Candiana ha presentato preannuncio di reclamo avverso la regolarità della gara del 20.9.2020 contro la Società ASD.PM Granzette, lamentando con successivo reclamo la posizione irregolare del giocatore Romanin Stefano, che non avrebbe scontato la squalifica asseritamente inflittagli con C.U. 64 del 19.2.2020. Tuttavia col reclamo non ha inviato la documentazione comprovante l’assunto, com’è onere della reclamante”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale osserva che, ai fini della decisione, occorre, in via preliminare, effettuare alcune considerazioni sul nuovo impianto del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. Non vi è dubbio, infatti, che il nuovo processo sportivosia retto, da una parte, dal cd. principio di collaborazione e, dall’altra, dal principio dispositivo dell’onere della prova nonché, dall’altra ancora, dal principio del rispetto del contraddittorio e del conseguente corollario legato, appunto, al rispetto del contraddittorio che la decisione del Giudice si forma, all’esito, appunto di un confronto tra le Parti interessate o quanto meno sulla facoltà delle stesse di poter rappresentare i fatti prima dell’assunzione della decisione. In ordine al cd. principio di collaborazione, l’art. 44 denominato espressamente “principi del processo sportivo” dispone, al comma 2°, che “… I Giudici e le Parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive …” ed, al comma 4°, statuisce, tra l’altro, che …” i vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto …”. In ordine, invece, al principio dell’onere della prova l’art. 57 richiama l’attenzione sul fatto che gli Organi di giustizia possono liberamente valutare “… le prove fornite dalle Parti … “, mentre l’art. 67, al comma 3°, statuisce espressamente che “ … il ricorso deve contenere l’indicazione dell’oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova …”. In ordine, infine, al principio del contraddittorio e del conseguente corollario che la decisione del Giudice si deve necessariamente formare, all’esito, appunto di un confronto tra le Parti interessate o quanto meno sulla facoltà delle stesse di poter rappresentare i fatti prima dell’assunzione della decisione, è sufficiente richiamare, a titolo meramente esemplificativo, l’art. 49 comma 4° ove si prevede l’obbligo di inviare (a carico del soggetto che adisce gli Organi della Giustizia Sportiva) il ricorso o il reclamo alla Controparte ed il successivo comma 5° ove viene disciplinato il diritto, appunto, della Controparte, dopo aver ricevuto le contestazioni alla stessa mosse, di trasmettere, a propria volta, controdeduzioni o anche l’art. 67 ove, al comma 6° ,è previsto l’obbligo - a carico de Giudice Sportivo di comunicare la data in cui assumerà la decisione e il comma 7° dello stesso articolo prevedono la possibilità dello stesso istante e, soprattutto, degli altri soggetti interessati di far pervenire memorie e/o documentifino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia. Chiariti alcuni dei principi che regolano il processo sportivo esaminando la fattispecie in esame, si può affermare (come regola generale) che ogni ricorso o reclamo che siano basati sull’asserita violazione di provvedimenti e/o decisioni contenute in un Comunicato Ufficiale dovrebbe contenere sia l’indicazione del numero e della data di pubblicazione Comunicato Ufficiale contenente il provvedimento asseritamente violato che allegazione cartacea dello stesso o quanto meno dello stralcio cartaceo del medesimo che contenga, appunto, il provvedimento asseritamente violato. In caso, infatti, di omessa indicazione sia degli estremi identificativi (numero e data di pubblicazione) del Comunicato asseritamente violato che della sua allegazione documentale, il Ricorso o il Reclamo dovrebbe essere dichiarato inammissibile, né l’Istante potrebbe invocare un del tutto inesistente obbligo, da parte dell’Organo di Giustizia sportiva, di dover effettuare ricerche e di acquisire, all’esito delle stesse, l’eventuale documento, atteso il principio dell’onere della prova a carico delle Parti e l’evidente violazione (da parte dell’Istante) del dovere di collaborazione; peraltro l’eventuale attività di ricerca da parte del Giudice della documentazione mancante comporterebbe anche una lesione del contraddittorio atteso che la sua decisione verrebbe assunta sulla base di documenti e/o atti non noti alla Controparte in quanto non allegati, appunto, al ricorso stesso. A conclusioni diverse si può giungere nell’ipotesi in cui l’Istante abbia (all’interno del proprio Atto), invece, chiaramente individuato sia in numero del Comunicato che la data della sua pubblicazione oltre ovviamente alla parte di esso che ritiene essere stata asseritamente violata, ma – in maniera poco diligente – abbia omesso l’allegazione cartacea. In tali ipotesi – e sempre che tutti gli altri elementi del ricorso e/o del reclamo siano completi ed esaurienti – in considerazione che l’Istante ha fornito un principio di prova non si dovrebbe ritenere inammissibile il ricorso, ma il Giudice dovrebbe, appunto, indicare la data in cui andrà ad assumere la decisione con comunicazione alle Parti interessate. A questo punto, assolto il rispetto del principio del contraddittorio sarà da valutare il comportamento della Controparte, atteso che laddove la stessa non contesti la veridicità del fatto alla stessa addebitato come violazione, il Giudice potrà ritenere la contestazione come pacifica e potrà liberamente decidere tenendo conto che la circostanza contestata come violazione (ovvero l’esistenza del Comunicato e il provvedimento in esso indicato) è appunto circostanza pacifica e non contestata tra le Parti. Nell’ipotesi, invece, che la Controparte contesti l’esistenza del comunicato e/o anche solo l’esistenza del provvedimento oggetto di contestazione, il Giudice non potrà ritenere provata la circostanza e, quindi, il ricorso dovrebbe essere respinto (nel merito) per non essere stata provata la violazione. Riassumendo si può sostenere che il ricorso o il reclamo che non contenga né l’indicazione del Comunicato contenente il provvedimento oggetto di asserita violazione né la sua allegazione cartacea dovrebbe essere dichiarato inammissibile, mentre nell’ipotesi di analitica menzione del n.ro del comunicato, della sua pubblicazione e del provvedimento oggetto di violazione permetterà al Giudice di indicare la data in cui prenderà la decisione fermo restando che solo nell’ipotesi di mancata contestazione da parte della Controparte interessata, egli potrà ritenere pacifico il fatto dedotto dall’istante mentre nell’ipotesi di contestazione potrà rigettare il ricorso o il reclamo non essendo stata fornita (dalla parte interessata) prova della proprie affermazioni. In definitiva l’istante che, in maniera poco diligente ed in spregio del principio di collaborazione non allega quanto meno il n.ro del comunicato e la data di sua pubblicazione, si espone al rischio che – in caso di contestazione della Controparte della veridicità dei fatti contestati – il Giudice respinga la domanda per mancato adempimento dell’onere della prova non essendo stata raggiunta, proprio a seguito della contestazione avvenuta, la prova dei fatti contestati e non potendo pretendere che il Giudice debba lui supplire alle carenze probatorie acquisendo lui la documentazione mancante. Entrando ora nel merito del caso specifico sottoposto a codesta Corte, si rileva che la società Arre Bagnoli, pur non allegando il Comunicato asseritamente violato, ha – oltre ad aver indicato i fatti oggetto di asserita violazione – ha analiticamente indicato il numero e la data di pubblicazione del Comunicato contenente l’asserita violazione e, quindi, il ricorso non possa essere ritenuto inammissibile. Tutto ciò premesso, alla luce di quanto sopra esposto e fermi i principi sopra indicati, codesta Corte Sportiva di Appello P.Q.M. delibera, ai sensi dell’art. 78 comma 2° del Codice di Giustizia Sportiva, di annullare la decisione di inammissibilità del Giudice Sportivo e rinvia al medesimo per l’esame del merito del ricorso proposto. La tassa reclamo non è dovuta.

 

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