C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 29/10/2020 – Delibera – Reclamo n. 12 CSAT 2020/2021 della Società A.S.D. Giavera Calcio (matr. 780359).

Reclamo n. 12 CSAT 2020/2021 della Società A.S.D. Giavera Calcio (matr. 780359).

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, composta da: avv. Diego Manente – Presidente avv. Giampaolo Marcon – Componente (Relatore) avv. Gianni Solinas - Componente nella riunione fissata il giorno 27 ottobre 2020, a seguito del reclamo n. 12 CSAT 2020/2021 proposto dalla Società A.S.D. Giavera Calcio (matr. 780359) ha pronunciato la seguente DECISIONE Propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale la Società A.S.D. Giavera Calcio avverso delibera del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 20 del 14.10.2020 Delegazione di Treviso, gara di Juniores Provinciale del 10.10.2020 Giavera – Casier Dosson riguardo i seguenti provvedimenti: - Assegnazione alla gara Giavera Calcio – Casier Dosson il risultato di 0 - 3; - Ammenda a carico della società Giavera Calcio di Euro 50,00; - Inibizione a carico del dirigente accompagnatore Zanatta Devis (Giavera Calcio) con l’inibizione a tutto il 27 ottobre 2020.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Dagli atti ufficiali emerge che la Società Giavera Calcio ha fato partecipare alla gara Giavera Calcio – Casier Dosson, terminata in campo con il risultato di 6 – 1, n. 5 giocatori fuori quota, anziché i 4 consentiti (vedi C.U. 1 del 10.7.2020 della Delegazione di Treviso, pag. 13 lett. B)”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rilevato che, con supplemento di rapporto trasmesso via e-mail dal Direttore di gara in data 15.10.2020, lo stesso ha riconosciuto di avere erroneamente compilato la distinta delle sostituzioni e conseguentemente il rapporto; rilevato altresì che, dalla predetta comunicazione risulta che le sostituzioni siano state correttamente effettuate nel rispetto delle previsioni regolamentaricirca i limiti alla presenza di fuori quota della formazione schierata in campo; P.Q.M. in totale riforma della decisione impugnata, conferma il risultato conseguito sul campo, vale a dire Giavera Calcio – Casier Dosson 6 – 1, con ogni conseguente effetto ai fini della classifica. Delibera di accogliere il reclamo in epigrafe. La tassa reclamo non è dovuta.

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