C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 29/10/2020 – Delibera – Reclamo n. 14 CSAT 2020/2021 della Società A.S.D. Polisportivatribano (matr. 780833).

 

Reclamo n. 14 CSAT 2020/2021 della Società A.S.D. Polisportivatribano (matr. 780833).

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, composta da: avv. Diego Manente – Presidente avv. Giampaolo Marcon – Componente avv. Gianni Solinas – Componente (Relatore) nella riunione fissata il giorno 27 ottobre 2020, a seguito del reclamo n. 14 CSAT 2020/2021 proposto dalla Società A.S.D. Polisportivatribano (matr. 780833) ha pronunciato la seguente DECISIONE Propone reclamo innanzi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale la Società A.S.D. Polisportivatribano avverso delibera del Giudice Sportivo Provinciale di cui al Comunicato Ufficiale n. 20 del 14.10.2020 Delegazione di Padova, gara Under 17 Provinciali del 4.10.2020 Agna Academy - Polisportivatribano riguardo i seguenti provvedimenti: - Squalifica del giocatore Decilesi Leonardo (Polisportivatribano) fino al 13.12.2020 per aver proferito a un giocatore avversario un insulto accompagnato da un epiteto discriminatorio con cui lo ha individuato con un termine spregiativo in ragione del colore della sua pelle; - Ammenda di euro 100,00 a carico della società Polisportivatribano per comportamento discriminatorio di un suo calciatore; - Obbligo della società Polisportivatribano di disputare una gara senza la partecipazione di pubblico, in quanto responsabile per i comportamenti discriminatori posti in essere dal suo calciatore, sanzione sospesa per un anno dalla data di pubblicazione del C.U., ai sensi dell’art. 28 comma 7 C.G.S. Il Giudice Sportivo ha così motivato i provvedimenti: “non vi è dubbio che gli insulti pronunciati dal giocatore della Polisportivatribano Decilesi Leonardo avessero carattere discriminatorio, come risulta chiaro da uno sprezzante riferimento al colore della pelle del giocatore avversario. Il calciatore è quindi responsabile di un comportamento discriminatorio ai sensi dell’art. 28 comma 2 C.G.S. La Società Polisportivatribano è altresì responsabile della condotta discriminatoria del proprio giocatore (art. 28 comma 4 C.G.S.). In particolare, trova nella fattispecie applicazione la sanzione minima della gara a porte chiuse. Trattandosi della prima violazione da parte della società Polisportivatribano (art. 28 comma 7 C.G.S.) si ritiene opportuno utilizzare la facoltà di sospensione della sanzione della disputa della gara a porte chiuse, con la quale si sottopone la società ad un periodo di prova di un anno”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminato il contenuto del Reclamo proposto dalla società ritiene che lo stesso debba essere respinto. Nel caso specifico il rapporto arbitrale – sul quale si è fondata la decisione del Giudice Sportivo – appare chiaro e circostanziato e non emergono dubbi che l’Arbitro abbia, da una parte, chiaramente sentito il contenuto della frase offensiva a discriminatoria collegata ad un insulto per motivi di colore e, dall’altra, anche individuato senza incertezze l’autore della frase ovvero il giocatore Leonardo Decilesi. Peraltro la stessa società Reclamante, nel proprio atto di impugnazione, da una parte, non esclude che la frase indicata dal Direttore di gara sia stata effettivamente pronunciata atteso che espressamente afferma “ … non siamo nelle condizioni di affermare con sicurezza che nessuno in campo sia responsabile di quanto messo a referto dal Direttore di gara …” e, dall’altra, si limita ad asserire in maniera ipotetica che” …. Sembra che nessuno di loro abbia sentito il giocatore Decilesi Leonardo … proferire alcuna frase offensiva …”. In altri termini nemmeno la società esclude che tale frase sia stata detta ed, inoltre, non viene offerto alcun elemento puntuale al fine di escludere la correttezza di quanto evidenziato dall’Arbitro né viene nemmeno avanzata alcuna richiesta istruttoria finalizzata a dimostrare l’estraneità del giocatore ai fatti ad esso ascritti. Ritiene, invece, la Corte d’Appello che vada modificata, ai sensi dell’art. 78 del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione, atteso che il Giudice di primo grado ha - pur riconoscendo la gravità del comportamento ascritto - comminato una sanzione a tempo che, invece, non pare coerente con quanto previsto dall’art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva che prevede, in caso che sia la prima violazione per il tesserato sanzionato, una sanzione minima di 10 giornate, mentre la squalifica a tempo è prevista in caso di reiterazione del comportamento. Peraltro solo una sanzione in giornate si dimostra concretamente afflittiva in momenti – come quelli attuali – in cui i campionati potrebbero essere fatti oggetto di sospensione per motivi legati alla diffusione del Covid. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, delibera di respingere il reclamo in epigrafe ed – a modifica della sanzione irrogata – dispone la squalifica del Giocatore Decilesi Leonardo per dieci (10) giornate comprensive di quelle che eventualmente il giocatore abbia già scontato prima della pubblicazione della presente decisione. Dispone l’addebito della tassa reclamo.

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