C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 04/11/2020 – Delibera – Reclamo n. 19 CSAT 2020/2021 della Società A.S.D. Real Tavo (matr. 938323).

Reclamo n. 19 CSAT 2020/2021 della Società A.S.D. Real Tavo (matr. 938323).

 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, composta da: avv. Andrea Urbani – Vice Presidente avv. Stefano Capo – Componente (Relatore) avv. Luca Codato - Componente nella riunione fissata il giorno 3 novembre 2020, ha pronunciato la seguente DECISIONE Propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale la Società A.S.D. Real Tavo avverso delibera del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 del 21.10.2020 Delegazione di Treviso, gara di Seconda Categoria del 18.10.2020 Bessica – Real Tavo riguardo i seguenti provvedimenti: - Ammenda di Euro 100,00 alla Società Real Tavo; - Squalifica per quattro gare effettive al calciatore Galdiolo Marco (Real Tavo). Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per insistenti gravi insulti, denigrazioni e minacce all’arbitro per tutta la gara da parte di propri sostenitori (ammenda); perché, dopo aver subito una rete, si avvicinava con fare minaccioso ed intimidatorio all’arbitro e gli urlava denigrazioni, volgari insulti ed irriguardosità coinvolgendone la categoria e proferiva numerose offese alla divinità (squalifica per quattro giornate al calciatore Galdiolo)”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, sentito per le vie brevi l’arbitro che ha anche prodotto supplemento con cui conferma integralmente quanto riportato nel proprio rapporto di gara; atteso l’art. 61 comma 1 secondo cui “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, delibera di respingere il reclamo in epigrafe e conferma le sanzioni del G.S. di Primo grado. Dispone l’addebito della tassa reclamo. Così deciso nella riunione del 3 novembre 2020, tenuta in modalità di videoconferenza.

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