C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 11/11/2020 – Delibera – Reclamo n. 22 CSAT 2020/2021 della Società U.S.D. Summania Calcio (matr. 70868).
Reclamo n. 22 CSAT 2020/2021 della Società U.S.D. Summania Calcio (matr. 70868).
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, composta da: avv. Andrea Urbani – Vice Presidente avv. Silvia Bacci – Componente avv. Giuseppe Primicerio – Componente (Relatore) nella riunione fissata il giorno 10 novembre 2020, ha pronunciato la seguente DECISIONE Propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale la Società Summania avverso delibera del Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 29.10.2020, gara di Prima Categoria del 25.10.2020 Le Torri Bertesina - Summania riguardo i seguenti provvedimenti: - Assegnazione della perdita della gara ad entrambe le squadre col risultato di 0 - 3; - Applicazione a entrambe le Società dell’ammenda di Euro 300,00 (prima rinuncia); - Inibizione al dirigente accompagnatore Bedin Raffaello (Summania) sino al 9.11.2020. Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “in occasione della gara tra le Società Le Torri Bertesina e Summania, prima della disputa della gara stessa, i dirigenti accompagnatori ufficiali di entrambe le società informavano il direttore di gara che queste ultime non intendevano prendere parte alla stessa. Il motivo era da arrecarsi nello stato febbrile in cui versava il giocatore Sy Alioune del Summania, che comunque non era presente allo stadio”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuto che il protocollo prevedeva la disputa della gara e che nessuna autorizzazione al rinvio risultava pervenuta da parte degli organi preposti P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, respinge parzialmente il ricorso e conferma la sanzione sportiva della perdita della gara 0 - 3. Tuttavia, atteso che la scelta delle due società di non disputare la gara è stata ispirata da motivi di particolare valore sociale, la Corte ritiene applicabile all’episodio l’art. 13 comma 1 lettera d) del C.G.S. e, per l’effetto, annulla la sanzione dell’ammenda di Euro 300,00 (prima rinuncia) e dell’inibizione al dirigente accompagnatore Bedin Raffaello (Summania). La tassa reclamo non è dovuta.