C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 11/11/2020 – Delibera – Reclamo n. 23 CSAT 2020/2021 della Società A.D. Alpina Calcio Belluno (matr. 59308).

Reclamo n. 23 CSAT 2020/2021 della Società A.D. Alpina Calcio Belluno (matr. 59308).

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, composta da: avv. Andrea Urbani – Vice Presidente avv. Silvia Bacci – Componente (Relatore) avv. Giuseppe Primicerio – Componente nella riunione fissata il giorno 10 novembre 2020, ha pronunciato la seguente DECISIONE Propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale la Società Alpina Calcio Belluno avverso delibera del Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 29.10.2020, gara di Prima Categoria del 25.10.2020 Barbisano Eclisse – Alpina Calcio Belluno, riguardo i seguenti provvedimenti: - Squalifica per tre gare effettive al calciatore Longo Stefano (Alpina Calcio Belluno). Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “a seguito della notifica di ammonizione offendeva pesantemente il direttore di gara, uscendo dal t.d.g. proferiva vari insulti e bestemmie”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta la congruità della sanzione inflitta in relazione al comportamento del calciatore Longo Stefano, così come ben descritto nel referto del Direttore di gara P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, respinge il reclamo della Società Alpina Calcio Belluno e conferma la sanzione del G.S. di Primo grado. Si addebita la tassa reclamo. Così deciso nella riunione del 10 novembre 2020, tenuta in modalità di videoconferenza.

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