C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 3 del 15/07/2020 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 724 19/20 Nei confronti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 724 19/20 Nei confronti : del Sig. GRITCO Vasile, giocatore già tesserato U.S.D. Montebello della Società U.S.D. Montebello Il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto della F.I.G.C. con atto del 12/2/2020 hanno deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale i soggetti indicati in epigrafe nei termini che qui seguono : il Calciatore GRITCO Vasile – già tesserato U.S.D. Montebello Vicentino “per rispondere della violazione dell’art, 4, comma 1 del C.G.S. e art. 40 lettera.a) delle NOIF, per aver reso dichiarazione mendace in occasione del tesseramento per la Società USD Montebello, affermando di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera, mentre nel proseguo della pratica, l’Ufficio Tesseramenti FIGC accertava, tramite la Federazione Moldava, che era già stato tesserato per Società ad essa affiliata”. la Società U.S.D. Montebello Vicentino “a titolo di responsabilità oggettiva prevista dall’art. 6, commi 1 e 2 del vigente C.G.S. per il comportamento posto in essere dal calciatore GRITCO Vasile, come sopra descritto”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 14.7.2020. AI dibattimento del 14.7.2020 risultano presenti : la Società U.S.D. Montebello, rappresentata per delega dal Sig. Marco ZORDAN, come da documento in atti la Procura Federale della F.I.G.C. rappresentata Dal Dott. Salvatore GALEOTA. Non si è presentato, pur ritualmente convocato, il calciatore Gritco Vasile. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 127 del C.G.S. vigente. La Società deferita rappresentata e il Dott. Galeota della Procura Federale, hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 127, comma 1 CGS vigente, e hanno concordato una sanzione disciplinare nella seguente misura : a carico della Società USD Montebello : ammenda di € 330,00 in luogo di € 500,00.- Si segnala che ai sensi dell’art.127 C.G.S. vigente, l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata al Comitato Regionale Veneto a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. : ag. di Marghera, Cod. Iban IT 28 E 01005 02045 000000000906, nel Conto intestato a FIGC COMITATO REGIONALE VENETO LND nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata.
Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 127, comma 1 del C.G.S. vigente, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 127 del C.G.S. vigente., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia. Il Tribunale ha poi disposto la prosecuzione del procedimento nei confronti del calciatore GRITCO Vasile ed ha invitato il Procuratore Federale a formulare le proprie conclusioni, illustrando le motivazioni a supporto. Il Dott. Galeota della Procura Federale dopo aver illustrato le ragioni del deferimento nei confronti del predetto calciatore, ha chiesto l’applicazione della seguente sanzione : a carico del calciatore GRITCO :n. 2 giornate di squalifica. Il Tribunale Federale Territoriale per quanto riguarda la posizione del calciatore GRITCO Vasile,attualmente non tesserato, visti gli atti di accusa, sentito il rappresentante della Procura, ritenuta, dall’evidenza in atti la sussistenza della violazione ascritta, valutata la sanzione della Procura e ritenuta congrua la stessa delibera a carico del predetto giocatore GRITCO Vasile la squalifica per due giornate di gara da scontare a decorrere dal suo valido futuro tesseramento a favore di Società federate.