C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 8 del 29/07/2020 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 913 19/20 Nei confronti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 913 19/20 Nei confronti : del Sig. DULE Mikele già giocatore S.S.D. FC Vicenza della Società S.S.D. FC Vicenza Il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto della F.I.G.C. con atto del 15/6/2020 hanno deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale i soggetti indicati in epigrafe nei termini che qui seguono : il Sig. Sig. DULE Mikele- già giocatore S.S.D. FC Vicenza, ora svincolato “per rispondere dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art.4, comma 1 e art- 32, comma 2 del C.G.S. in relazione all’art. 40 comma 6 delle NOIF, per aver in data 23.10.2019 in occasione della richiesta di tesseramento con la Società S.S.D. FC Vicenza, presumibilmente nella sede della stessa, dichiarati, mentendo, di non essere mai stato tesserato con società appartenenti a Federazioni estere. la Società S.S.D. FC Vicenza “ai sensi dell’art. 6,comma 2 del vigente C.G.S. per la responsabilità oggettiva di tale ultima Società delle violazioni ascrivibili al Sig. DULE Mikele” che ha commesso i fatti contestati”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 28.7.2020. AI dibattimento del 28.7.2020 risultano presenti : il Sig. DULE Mikele, giocatore già tesserato S.S.D. FC, ora svincolato la Società S.S.D. FC Vicenza entrambi rappresentati dal Sig. Mazzon Tiziano (Segretario), munito di delega come da documento depositato in atti. La Procura Federale della F.I.G.C. rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 127 del C.G.S. vigente. Le parti deferite rappresentate e il Dott. Sciuto della Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 127, comma 1 CGS vigente, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : - a carico del Sig. DULE Mikele : 1 giornata di squalifica in sostituzione di 1 giornata +ammonizione da scontarsi a decorrere dal suo valido futuro tesseramento in seno a Società federate. - a carico della Società SSD FC Vicenza : ammenda di € 100,00 in luogo di € 150,00.-

Si segnala che ai sensi dell’art.127 C.G.S. vigente, l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata al Comitato Regionale Veneto a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. : ag. di Marghera, Cod. Iban IT 28 E 01005 02045 000000000906, nel Conto intestato a FIGC COMITATO REGIONALE VENETO LND nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 127, comma 1 del C.G.S. vigente, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 127 del C.G.S. vigente, preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.

 

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