C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 30/09/2020 – Delibera – a seguito del deferimento della Procura Federale Procedimento n. 1046 St. 2019/2020 prot. 2847/1046 pfi 19 20 MDL/ep nei confronti della Società S.S.D. F.C. VICENZA (matr. 949610),

a seguito del deferimento della Procura Federale Procedimento n. 1046 St. 2019/2020 prot. 2847/1046 pfi 19 20 MDL/ep nei confronti della Società S.S.D. F.C. VICENZA (matr. 949610), ha pronunciato la seguente DECISIONE La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 4 settembre 2020 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale la Società S.S.D. F.C. Vicenza per violazione dell’art. 6, comma 2, del C.G.S. vigente per la condotta del sig. Druchniak Bartosz (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ex art.4, comma 1 e dell’art.32 del C.G.S. vigente, poiché ha falsamente dichiarato, all’atto della richiesta di tesseramento in data 4-11-2019, di non essere mai stato tesserato per Società di Federazione estere, dichiarazione poi smentita dalla comunicazione della Federcalcio Polacca - PZPN, in data 26-2-2020). Il Tribunale ha preliminarmente rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza in data 29 settembre 2020. La Società S.S.D. F.C. VICENZA non risulta presente. Con memoria però depositata, la Società si dichiara già favorevole al patteggiamento ai sensi dell’art. 127 C.G.S. con espressa indicazione della sanzione in oggetto di accettazione e patteggiamento. Il Rappresentante della Procura rileva che nell’atto di deferimento laddove è scritto “art. 115 C.G.S. vigente” è da intendersi “art. 122 comma 1 C.G.S. vigente”. Detto art. 122 risulta invece correttamente citato nella proposta di archiviazione formulata al Procuratore generale del CONI. Il Rappresentante della Procura è favorevole alla richiesta di patteggiamento e propone quindi una sanzione disciplinare nei confronti della parte deferita nella seguente misura:  a carico della Società S.S.D. F.C. VICENZA sanzione di Euro 100,00 in sostituzione di Euro 150,00 Si segnala che, ai sensi dell’art.127 C.G.S. vigente, l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata al Comitato Regionale Veneto a mezzo bonifico bancario sul conto intestato a FIGC COMITATO REGIONALE VENETO (Iban IT 28 E 01005 02045 000000000906) nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’art. 127, comma 1 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 127 C.G.S., preso atto dell’accordo sottoposto, P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.

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