C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 16/12/2020 – Delibera – deferimento della Procura Federale Prot. 5064/18pfi20- 21/MDL/jg nei confronti dei seguente soggetti: sig. Fabiano SPEGGIORIN Rappresentante legale e Amministratore della Società SRLD WOMEN VENEZIA FC per la Stagione Sportiva 2019/2020 sig. Giorgio BISCARO Dirigente accompagnatore per la Società SRLD WOMEN VENEZIA FC per la Stagione Sportiva 2019/2020 sig. Barbara BOESSO Dirigente accompagnatore per la Società SRLD WOMEN VENEZIA FC per la Stagione Sportiva 2019/2020 sig. Antonio VAZZOLER Dirigente accompagnatore per la Società SRLD WOMEN VENEZIA FC per la Stagione Sportiva 2019/2020 Società SRLD WOMEN VENEZIA FC matr. FIGC 945635 Il Collegio è composto dai signori: avv. Stefano CAPO Presidente avv. Silvia BACCI Componente (Relatore) dott. Sergio CAVALLERO Componente Risultano presenti: per le parti deferite, il sig. Fabiano SPEGGIORIN rappresentato e assistito dall’avv. Gianmaria Daminato del foro di Venezia, giusto mandato difensivo trasmesso alla segreteria del Tribunale in data 9.12.20; la sig.ra Barbara BOESSO rappresentata e assistita dall’avv. Gianmaria Daminato del foro di Venezia, giusto mandato difensivo trasmesso alla segreteria del Tribunale in data 14.12.20; il sig. Antonio VAZZOLER rappresentato e assistito dall’avv. Gianmaria Daminato del foro di Venezia, giusto mandato difensivo trasmesso alla segreteria del Tribunale in data 14.12.20; la Soc. SRLD WOMEN VENEZIA FC rappresentata e assistita dall’avv. Gianmaria Daminato del foro di Venezia, giusto mandato difensivo trasmesso alla segreteria del Tribunale in data 11.12.20. la Procura federale, rappresentata da dott. Salvatore SCIUTO. Non risulta presente: il sig. Giorgio BISCARO, pur ritualmente notificato.

deferimento della Procura Federale Prot. 5064/18pfi20- 21/MDL/jg nei confronti dei seguente soggetti: sig. Fabiano SPEGGIORIN Rappresentante legale e Amministratore della Società SRLD WOMEN VENEZIA FC per la Stagione Sportiva 2019/2020 sig. Giorgio BISCARO Dirigente accompagnatore per la Società SRLD WOMEN VENEZIA FC per la Stagione Sportiva 2019/2020 sig. Barbara BOESSO Dirigente accompagnatore per la Società SRLD WOMEN VENEZIA FC per la Stagione Sportiva 2019/2020 sig. Antonio VAZZOLER Dirigente accompagnatore per la Società SRLD WOMEN VENEZIA FC per la Stagione Sportiva 2019/2020 Società SRLD WOMEN VENEZIA FC matr. FIGC 945635 Il Collegio è composto dai signori: avv. Stefano CAPO Presidente avv. Silvia BACCI Componente (Relatore) dott. Sergio CAVALLERO Componente Risultano presenti: per le parti deferite, il sig. Fabiano SPEGGIORIN rappresentato e assistito dall’avv. Gianmaria Daminato del foro di Venezia, giusto mandato difensivo trasmesso alla segreteria del Tribunale in data 9.12.20; la sig.ra Barbara BOESSO rappresentata e assistita dall’avv. Gianmaria Daminato del foro di Venezia, giusto mandato difensivo trasmesso alla segreteria del Tribunale in data 14.12.20; il sig. Antonio VAZZOLER rappresentato e assistito dall’avv. Gianmaria Daminato del foro di Venezia, giusto mandato difensivo trasmesso alla segreteria del Tribunale in data 14.12.20; la Soc. SRLD WOMEN VENEZIA FC rappresentata e assistita dall’avv. Gianmaria Daminato del foro di Venezia, giusto mandato difensivo trasmesso alla segreteria del Tribunale in data 11.12.20. la Procura federale, rappresentata da dott. Salvatore SCIUTO. Non risulta presente: il sig. Giorgio BISCARO, pur ritualmente notificato.

Il Tribunale, rilevata preliminarmente la ritualità delle notifiche della fissazione dell’udienza in data 15 dicembre 2020, dà lettura dell’atto di deferimento, di cui si riportano di seguito i comportamenti in violazione della normativa federale posti in essere dai soggetti deferiti: 1. Sig. Fabiano SPEGGIORIN, all’epoca dei fatti Rappresentante Legale e Amministratore della Società Women Venezia FC, per la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, comma 2 stesso codice, ed in relazione agli artt. 7.co. 1 dello Statuto Federale ed agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità avendo omesso di provvedere al regolare tesseramento della calciatrice LUISE Ilaria ed in particolare per l’impiego della stessa in alcune gare di campionato, nella formazione della suddetta società, senza farla sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza dotarla di specifica copertura assicurativa; figc.procura@figc.it procura@pec.figc.it 2. Sig.ra Barbara BOESSO, Dirigente della Società Women Venezia FC, per la violazione dell’art. 4, co. 1 del C.G.S., in relazione all’ art. 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione di 5 gare del Campionato Allievi Under 17 Femminili della S.S. 19-20, in cui è stata impiegata in posizione irregolare, perché non tesserata, la calciatrice LUISE Ilaria, sottoscrivendo le distinte gara con attestazione della regolare posizione della stessa, consentendo così che vi partecipasse senza averne titolo; 3. Sig. Antonio VAZZOLER, Dirigente della Società Women Venezia FC, per la violazione dell’art. 4, co. 1 del C.G.S., in relazione all’ art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF, per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione di 5 gare del Campionato Allievi Under 17 Femminili della S.S. 19-20, in cui è stata impiegata in posizione irregolare, perché non tesserata, la calciatrice LUISE Ilaria, sottoscrivendo le distinte gara con attestazione della regolare posizione della stessa, consentendo così che vi partecipasse senza averne titolo; 4. Sig. Giorgio BISCARO, Dirigente della Società Women Venezia FC, per la violazione dell’art. 4, co. 1 del C.G.S., in relazione all’ art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF, per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione della gara Women Venezia – Chievo del 26 gennaio 2020 in cui è stata impiegata in posizione irregolare, perché non tesserata, la calciatrice LUISE Ilaria, sottoscrivendo la distinta gara con attestazione della regolare posizione della stessa, consentendo così che vi partecipasse senza averne titolo; 5. la Società SRLD WOMEN VENEZIA FC per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6 del C.G.S., alla quale appartenevano i soggetti sopra indicati al momento della commissione dei fatti. Il Rappresentante della Procura, ricevuto il certificato medico relativo all’idoneità della tesserata Ilaria LUISE, ha constatato che detto certificato ha validità dal 15.10.2019 al 14.10.2020. Chiede quindi che venga depennato dall’atto di deferimento ogni riferimento all’art. 43 NOIF per le seguenti gare: 26.10.2019 Women Venezia - Spal 2013 09.11.2019 Women Venezia - Permac Vittorio Veneto 23.11.2019 Women Venezia - Women Hellas Verona 30.11.2029 Cittadella - Women Venezia 07.12.2019 Isera - Women Venezia 14.12.2019 Women Venezia - Vicenza 23.12.2019 Chievo Verona - Women Venezia 25.01.2019 Women Venezia - Chievo Verona 02.02.2020 Spal 2013 - Women Venezia 08.02.2020 Women Venezia - Pordenone rimanendo valide relativamente al deferimento le gare: 05.10.2019 Women Venezia - Udinese Calcio 12.10.2019 Calcio Padova Femm. - Women Venezia

L’avv. Daminato, in rappresentanza dei sig.ri Speggiorin, Boesso e Vazzoler e della società SRLD WOMEN VENEZIA FC, dichiara di accettare la proposta fatta pervenire preliminarmente dalla Procura circa l’applicazione dell’art. 127 CGS, ovvero: sig. Fabiano SPEGGIORIN 80 giorni di inibizione, in sostituzione di 120 giorni; sig. Barbara BOESSO 60 giorni di inibizione, in sostituzione di 90 giorni; sig. Antonio VAZZOLER 60 giorni di inibizione, in sostituzione di 90 giorni; SRLD WOMEN VENEZIA FC 4 punti di penalizzazione, in sostituzione di 6 punti, da scontarsi nel campionato di competenza (art. 21 CGS); Euro 400,00 di ammenda, in sostituzione di euro 600,00 di ammenda. Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’art. 127 comma 1 del CGS, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto CGS, preso atto dell’accordo raggiunto, PQM ne dichiara l’efficacia e ricorda che, ai sensi dell’art.127 C.G.S. vigente, l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata al Comitato Regionale Veneto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a FIGC COMITATO REGIONALE VENETO (Iban IT 28 E 01005 02045 000000000906) nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Per quanto riguarda la posizione del sig. Giorgio BISCARO, il rappresentante della Procura propone una sanzione disciplinare nella misura di giorni 30 di inibizione. Il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che risulta pacifica e documentalmente provata, alla luce dell’atto di deferimento e dei relativi allegati, la violazione ascritta al soggetto deferito; valutata altresì la sanzione richiesta dal rappresentante della Procura che appare congrua rispetto alla violazione ascritta, delibera l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari: sig. Giorgio BISCARO 30 giorni di inibizione Così deciso nella riunione del 15 dicembre 2020, tenuta in modalità di videoconferenza.

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