F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 35/TFN – SD del 27 Settembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 1158/624pf20-21/GC/gb del 20.8.2021 nei confronti dei Sigg.ri Fabiàn Ruiz Peña, Cristiano Giuntoli e della società SSC Napoli Spa – Reg. Prot. 21/TFN-SD

Decisione/0035/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0021/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente (Relatore);

Valentina Aragona – Componente;

Giammaria Camici – Componente;

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 16 settembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1158/624pf20-21/GC/gb del 20 agosto 2021 nei confronti dei Sigg.ri Fabiàn Ruiz Peña, Cristiano Giuntoli e della società SSC Napoli Spa,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 20 agosto 2021, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale:

1) il sig. Fabian Ruiz Pena, calciatore della SSC Napoli, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva all’epoca in vigore, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 3 del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo all’epoca vigente, per non aver rilasciato, un contratto di rappresentanza al Sig. Alvaro Torres Calderon in relazione alla trattativa ed al contratto stipulato con la SSC Napoli in data 6.07.2018 e depositato presso la Lega Serie A, né di aver verificato che il proprio Agente avesse depositato presso la FIGC il mandato conferito in Spagna;

2) il Sig. Cristiano Giuntoli, Direttore Sportivo della SSC Napoli, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva all’epoca in vigore, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 3 del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo all’epoca vigente, per aver svolto trattative con l’Agente Alvaro Torres Calderon, sfociate nella firma del contratto in data 6.07.2018 tra il calciatore Fabian Ruiz Pena e la SSC Napoli, senza che il Sig. Alvaro Torres Calderon potesse rappresentare il calciatore in assenza di contratto di rappresentanza, né previa verifica del deposito presso la FIGC del contratto rilasciato in Spagna;

3) la SSC Napoli Spa per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’epoca vigente, oggi trasfuso nell’art. 6, comma 2, del CGS, per le condotte poste in essere dai Sigg.ri Fabian Ruiz Pena e Cristiano Giuntoli, rispettivamente calciatore e Direttore Sportivo della predetta società.

La fase istruttoria

In data 23 marzo 2021, la Procura Federale ha iscritto nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 624 pf 20-21, avente a oggetto: “presunte irregolarità nel conferimento di incarichi ad Agenti Sportivi da alcuni sportivi professionisti”.

Il procedimento ha riguardato due fattispecie similari inizialmente trattate unitariamente, rispetto alle quali la Procura Federale, dopo aver acquisita la documentazione di rito, ha istruito i procedimenti unitariamente trattati, ascoltando, relativamente al procedimento per cui è decisione, il calciatore Fabian Ruiz Pena, il Segretario Generale della SSC Napoli, gli Agenti Sportivi Miguel Alfaro Garcia e Alvaro Torres Calderon. La Procura ha poi acquisito informazioni dalla CFAS, avendo risposta negativa quanto al deposito, quantomeno all’epoca dei fatti, di un contratto di rappresentanza conferito dal calciatore Fabian Ruiz Pena al Sig. Alvaro Torres Calderon.

All’esito delle indagini, in data 16 luglio 2021, l’Ufficio requirente ha adottato, tempestivamente, il provvedimento di cui all’art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini agli incolpati e alla società.

Questi ultimi, che già avevano prodotto alla Procura, dietro richiesta, alcuni documenti, hanno fatto pervenire memoria documentata contenete argomentazioni analoghe a quelle oggetto della memoria depositata in vista dell’udienza di trattazione e che saranno, quindi, riassunte più avanti.

La Procura Federale non ha ritenuto tuttavia convincenti tali argomentazioni ritenendo provato che il calciatore si era avvalso dell’assistenza del Sig. Calderon e che il Sig. Giuntoli aveva svolto trattative con il medesimo Sig. Calderon in assenza di conferimento di rappresentanza e del suo deposito presso l’organismo federale.

Conseguentemente, la Procura Federale ha notificato correttamente e tempestivamente agli incolpati, già raggiunti dalla CCI, il deferimento suindicato.

La fase predibattimentale

I deferiti hanno fatto pervenire argomentata memoria difensiva, corredata da n. 13 documenti, nella quale, oltre a ripercorrere l’evoluzione normativa in materia di regolamentazione dei rapporti di mandato tra calciatore e procuratori sportivi (applicandosi alla fattispecie il Regolamento FIGC approvato nell’aprile 2015) e di iscrizione dei procuratori sportivi al relativo Albo con gli inerenti obblighi anche per il deposito del contratto di rappresentanza, hanno dedotto e comprovato l’esistenza di un contratto di mandato esclusivo biennale concluso tra il calciatore e il Sig. Calderon e sottoscritto a Siviglia (Spagna) in data 2 novembre 2017, nonché di un contratto di rappresentanza tra la SSC Napoli e il Sig. Calderon, stipulato in data 25 giugno 2018, avente ad oggetto la conclusione di un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Fabian Ruiz Pena e il suo tesseramento. A corredo di tale contratto vi era una dichiarazione di trasparenza nella quale tanto i contraenti quanto il calciatore davano atto che il Sig. Calderon rappresentava, nella vicenda, sia la SSC Napoli che il calciatore.

Ciò premesso in punto di fatto, la difesa dei deferiti ha eccepito, nella sostanza, che: a) il calciatore non era tenuto ad osservare la normativa in materia emanata dalla FIGC, rivolta esclusivamente ai calciatori tesserati presso la FIGC, in quanto, all’epoca, non era tesserato per la stessa FIGC ma per la Federazione Spagnola e che, comunque, nel caso di specie, la funzione dell’esistenza del mandato del calciatore al Sig. Calderon era ampiamente assolta dall’esplicito richiamo, nel contratto di rappresentanza tra SSC Napoli e il Sig. Calderon, al contratto con il calciatore; b) quanto al Sig. Giuntoli, all’epoca dei fatti, il Sig. Calderon era abilitato a svolgere l’attività di rappresentanza di calciatori, così legittimandosi la trattativa con la SSC Napoli e, per essa, con il Sig. Giuntoli e che, comunque, la normativa della FIGC non si applicava a soggetti non tesserati per la FIGC e a rapporti giuridici preesistenti alla stipulazione del contratto, dal quale solo consegue il tesseramento da parte della FIGC; c) quanto alla responsabilità oggettiva della SSC Napoli, sussisteva un precedente del tutto analogo, riguardante il contratto tra l’Udinese Calcio Spa e il calciatore Marcano, per il quale la CASF non ha ritenuto di inviare alla Procura Federale i relativi atti.

Il dibattimento

All’udienza del 16 settembre 2021, svoltasi in videoconferenza, sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale e i difensori dei deferiti i quali, oltre a riportarsi ai propri rispettivi atti, hanno, in particolare e su sollecitazione del Tribunale, hanno portato l’attenzione sull’assoggettabilità del calciatore al procedimento in trattazione (richiamandosi, dalla Procura, il dettato dell’art. 2, comma 2, ultima parte CGS) e sulla sottoscrizione e deposito del mandato da parte del calciatore (ribadendosi dalla difesa la valenza del contratto di rappresentanza del 25 giugno 2018 tra SSC Napoli e il Sig. Calderon).

In esito, la Procura Federale ha chiesto irrogarsi, per tutti i deferiti, compresa la Società per duplice responsabilità oggettiva, la sanzione dell’ammenda di euro 15.000,00.

La difesa ha concluso per proscioglimento dei deferiti e, in subordine, per la affermazione di carenza della responsabilità oggettiva conseguente al comportamento del calciatore in quanto non tesserato per la stessa.

La decisione

Il Tribunale ritiene che i deferiti siano responsabili delle incolpazioni loro ascritte.

La fattispecie oggetto di procedimento trova(va) diretta disciplina nel “Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo” vigente dalla data del 1° aprile 2015, data della sua pubblicazione su CU.

In tale Regolamento si prevede, nell’art. 1 primo capoverso, che per “Calciatore si intende un calciatore professionista, tesserato o che intende tesserarsi come professionista per un Club (come appresso definito)” e, nel medesimo art. 1 ultimo capoverso, che per “Società Sportiva o CLUB si intendono le società sportive professionistiche affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio o ad altra Federazione affiliata alla FIFA”.

Discende dalla piana lettura delle due disposizioni che il Regolamento in parola si applica anche ai calciatori non tesserati per la FIGC e che intendano tesserarsi per la stessa in esito alla (futura) stipula di un contratto con “un Club”.

La prima previsione regolamentare è volta a disciplinare ed a rendere applicabile il Regolamento anche alla fase delle trattative tra le parti, essendo logico e coerente con il sistema che, fin da tale fase, la FIGC (e, per essa, gli Uffici o Commissioni a ciò preposte) sia messa a conoscenza dell’esistenza del contratto di rappresentanza così da legittimare, anche nei confronti della Società professionistica interessata, l’attività del (all’epoca) Procuratore Sportivo.

Del resto, la previsione altro non è che applicazione del disposto dell’art. 2, comma 2 ultima parte, CGS, che rende applicabile il Codice anche “…. a coloro che svolgono qualsiasi attività …. comunque rilevanti per l’ordinamento federale”.

Non appare, al riguardo, dubitabile che la fase della trattativa finalizzata alla stipulazione di un contratto di prestazione sportiva calcistica professionista abbia rilevanza per l’ordinamento federale (e anche internazionale) che, non a caso, ne disciplina possibilità, tempistica e anche modalità.

Al riguardo e in particolare: a) L’art. 2, comma 2.1, del Regolamento (“Finalità) prevede che “ Il presente regolamento disciplina i servizi di assistenza e rappresentanza da parte di un Procuratore Sportivo a favore di una Società Sportiva e/o di un calciatore finalizzati: alla conclusione o risoluzione di un contratto di prestazione sportiva tra  un Calciatore e una Società Sportiva…..”i; b) l’art. 3 del Regolamento dispone: “Società sportive e Calciatori possono avvalersi dei servizi di un Procuratore Sportivo per la stipula dei loro contratti di prestazione sportiva o per gli accordi di trasferimento da altro Club o verso altro Club, o per la risoluzione di un contratto di prestazione sportiva, a condizione che il Procuratore Sportivo selezionato sottoscriva il Contratto di Rappresentanza e sia iscritto nel Registro, e che i Contratti di Rappresentanza siano ritualmente depositati presso la FIGC”. Appare significativo che le due disposizioni utilizzino rispettivamente i termini “finalizzati” e “per” (e non, ad esempio, “nella”), significativi di un qualcosa in divenire.

E, comunque e prima ancora che in diritto, appare evidente, sul piano della logica, che la conclusione di un contratto di rappresentanza e il suo rituale deposito presso la FIGC non possano che precedere l’attività che il rappresentante svolge anche nella fase delle trattative nell’interesse (nella fattispecie oggetto di procedimento) del calciatore.

Consegue da quanto argomentato che sussiste pienamente l’assoggettabilità di un calciatore professionista tesserato per Federazione estera alla disciplina del Regolamento già richiamato.

Va, quindi, rigettate l’eccezione preliminare sollevata dalla difesa nell’interesse del calciatore Fabian Ruiz Pena, nei cui confronti va confermata l’applicabilità del ridetto Regolamento.

Nel merito, va anzitutto rilevato che debba essere pretermesso ogni esame in ordine alle argomentazioni difensive riguardanti la capacità normativo/regolamentare del Sig. Calderon di prestare la propria opera quale Procuratore Sportivo, atteso che la relativa questione non è oggetto del deferimento.

Oggetto di deferimento sono, infatti, la mancanza e il mancato rituale deposito del contratto di rappresentanza rilasciato dal calciatore Fabian Ruiz Pena al Sig. Calderon.

Tali violazioni sono indubitabili e sostanzialmente riconosciute anche dalla difesa dei deferiti che, assai abilmente e suggestivamente, ha tentato di equiparare, “quoad utilitas” a fini federali, il contratto di rappresentanza tra la SSC Napoli e il Sig. Calderon con il contratto di rappresentanza tra il calciatore Fabian Ruiz Pena e il Sig. Calderon, richiamando la sottoscrizione da parte del calciatore della dichiarazione di trasparenza nella quale si dava atto che il Sig. Calderon rappresentava, nella vicenda, sia la Società sia il calciatore.

Sennonché, come si è già argomentato, il Regolamento del 2015 è applicabile, nella sua interezza, fin dalla fase delle trattative e, nel caso di specie, il calciatore ha ammesso, nella sua audizione, che la trattativa finalizzata alla stipulazione del contratto (quindi, non una trattativa generica o un mero sondaggio) con la SSC Napoli era iniziata tre/quattro mesi prima della stipulazione, così inoltre ammettendo anche di essere a conoscenza di quella trattativa. Quindi, sin dall’inizio di tale momento temporale, il contratto di rappresentanza doveva essere sottoscritto e depositato presso la FIGC con i contenuti di cui all’art. 5 del Regolamento.

È, poi, di tutta evidenza che l’equiparazione invocata dalla difesa non ha alcun supporto fattuale prima ancora che giuridico stanti il diverso oggetto e il diverso contenuto dei due contratti.

Al riguardo, va rilevato che la FIGC, con il ridetto Regolamento, non si è limitata a richiedere notizia del contratto di rappresentanza calciatore/procuratore, ma a richiedere il deposito del contratto nella sua integralità (art. 5, comma 1, Regolamento), tanto da pubblicare, in allegato al Regolamento il “Fac-simile del Contratto di Rappresentanza e modulo di deposito”.

Appare, quindi, non dubitabile la fondatezza delle incolpazioni, non rilevando, in parziale contrario, l’esistenza di un contratto di rappresentanza calciatore/procuratore stipulato il 2 novembre 2017 a Siviglia risultando questo sconosciuto e, quindi, non opponibile alla FIGC all’epoca dei fatti.

Conseguentemente, il calciatore Fabian Ruiz Pena va ritenuto responsabile di non aver conferito al Sig. Alvaro Torres Calderon un valido, quantomeno per la FIGC, contratto di rappresentanza e non averne, comunque, verificato il deposito; il Sig. Cristiano Giuntoli va ritenuto responsabile di aver svolto trattative con il Sig. Calderon sfociate nella firma del contratto in data 6 luglio 2018 tra il calciatore e la SSC Napoli in assenza di contratto di rappresentanza tra calciatore e Sig. Calderon e di non aver verificato il deposito (peraltro, insussistente) del contratto stipulato a Siviglia; la SSC Napoli Spa a titolo di duplice responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2, CGS. Al riguardo, appare manifestamente irrilevante la circostanza dedotta dalla difesa che la CFAS non abbia trasmesso alla Procura Federale gli atti inerenti al contratto tra l’Udinese Calcio e il calciatore Marcano, sconoscendosene del resto le motivazioni sottostanti.

Per i tre deferiti, il Tribunale ritiene sia da applicare la sanzione dell’ammenda che, alla luce della natura dei fatti e del generale principio di afflittività, determina in euro 15.000,00 (quindicimila) per il Sig. Cristiano Giuntoli e per la SSC Napoli Spa e in euro 12.000,00 (dodicimila) per il Sig. Fabian Ruiz Pena.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Fabiàn Ruiz Peña, euro 12.000,00 (dodicimila/00) di ammenda;

- per il sig. Cristiano Giuntoli, euro 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda; - per la società SSC Napoli Spa, euro 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 settembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE

Carlo Sica               

 

Depositato in data 27 settembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

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