F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 019/CSA pubblicata il 28 Settembre 2021- F.C. PRO VERCELLI S.r.l. – Sig. Giuseppe Scienza

Decisione n. 019/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 016/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino - Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente (relatore)

Francesca Mite - Componente 

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 016/CSA/2021-2022, proposto dalla società F.C. PRO VERCELLI S.r.l.,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 23/DIV del 14/09/2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nelle udienze, tenutesi in videoconferenza i giorni 17.09.2021 e 24.09.2021 e udito l’Avv. Alex Casella per la società reclamante; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La F.C. PRO VERCELLI s.r.l. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra F.C. PRO VERCELLI e SEREGNO CALCIO del 12.09.2021, ha inflitto la squalifica per una gara effettiva al tesserato Sig. Giuseppe Scienza, “per avere per i primi 35 minuti del primo tempo diretto la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente da una finestra prospiciente il tunnel che porta dagli spogliatoi al campo in violazione dell'art. 21, comma 9, CGS. (r. proc. fed.)”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento della sanzione comminata al Sig. Giuseppe Scienza, la ricorrente ha svolto alcune considerazioni.

In particolare, la ricorrente ha sostenuto che i collaboratori della Procura Federale avrebbero erroneamente indicato nell’allenatore Giuseppe Scienza il soggetto che impartiva indicazioni ai propri calciatori, essendo, invece, tale condotta ascrivibile al calciatore Leonardo Gatto; uno scambio di persona che sarebbe confermato, a detta della Società reclamante, dal fatto che gli stessi collaboratori della Procura Federale avrebbero, sempre erroneamente, “asserito a diversi tesserati della F.C. Pro Vercelli di aver visto l’allenatore entrare negli spogliatoi della prima squadra al termine del primo tempo”, salvo, poi, ammettere di essersi sbagliati.

All’esito dell’udienza del 17.09.2021, questa Corte, con apposita ordinanza, ha disposto istruttoria, chiedendo alla Procura Federale di fornire delucidazioni in ordine alle modalità di individuazione dell’allenatore Scienza da parte dei collaboratori della medesima Procura. In data 22.09.2921, la Procura federale ha fatto pervenire i richiesti chiarimenti, trasmettendo la relazione del proprio Collaboratore, dott. Antonio Carlo Lombardo il quale ha riferito che “per tutto il primo tempo della gara Pro Vercelli-Seregno, è stato posizionato (indossando l’apposito badge della Procura Federale) a fianco dell’ingresso del tunnel che porta dal campo agli spogliatoi. Pertanto, tale posizione mi permetteva di vedere e ascoltare nitidamente l’allenatore della Pro Vercelli Sig. Giuseppe Scienza che urlava, da una finestra soprastante gli uffici della Società di casa e del succitato tunnel, indicazioni tecniche e di giuoco ai propri giocatori in campo per i primi 35 minuti del primo tempo. Il riconoscimento visivo dell’Allenatore Scienza è stato possibile sia grazie ad una foto presente sul sito internet della Società Pro Vercelli, reperita prima dell’inizio dell’incontro (allegata in copia), che da un mio recentissimo controllo gara di campionato Pro Vercelli-Lecco effettuato lo scorso 29 agosto 2021; pertanto il sig. Scienza era molto bene già conosciuto dallo scrivente”.

Alla luce degli esiti della disposta istruttoria, questa Corte ritiene che il ricorso vada respinto, confermando, conseguentemente, la decisione assunta dal Giudice Sportivo.

La Procura federale ha, infatti, chiarito che il Collaboratore della stessa, presente all’incontro di calcio di cui è giudizio, ha identificato l’allenatore Scienza per conoscenza personale. Tale circostanza non risulta, peraltro, scalfita da quanto sostenuto dalla Società ricorrente nella memoria difensiva, trasmessa nell’imminenza dell’udienza del 24.09.2021, con la quale la reclamante ha affermato, del tutto apoditticamente, che il Collaboratore della Procura Federale non era in grado di riconoscere l’allenatore Scienza a causa della conformità del luogo in cui era affacciato e per la presenza di altri soggetti.

Quanto, poi, al merito, questa Corte non può che evidenziare come nel proprio referto - che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare - i collaboratori della Procura Federale hanno riferito come il reclamante, nonostante fosse squalificato, ha, per i primi 35 minuti del primo tempo di gioco, diretto la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente ai propri calciatori; circostanza, peraltro, confermata dal Collaboratore della Procura Federale, dott. Lombardo, nella relazione più sopra richiamata.

Trattasi di comportamento che concreta, come correttamente rilevato dal Giudice Sportivo, all’evidenza, la violazione della disposizione di cui all’art. 21, comma 9, C.G.S., la quale prevede che “I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica non possono svolgere, per tutta la durata della stessa, alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi nonché l'accesso all'interno del recinto di gioco e degli spogliatoi”.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                   IL PRESIDENTE

Maurizio Borgo                                                      Pasquale Marino

  

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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